{"id":2878,"date":"2020-08-12T14:40:00","date_gmt":"2020-08-12T12:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2878"},"modified":"2021-01-22T15:59:58","modified_gmt":"2021-01-22T14:59:58","slug":"come-registrare-un-marchio-gia-in-uso-consigli-rischi-modifiche-decadenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/12\/come-registrare-un-marchio-gia-in-uso-consigli-rischi-modifiche-decadenza\/","title":{"rendered":"Come registrare un marchio gi\u00e0 in uso: consigli, rischi, modifiche, decadenza"},"content":{"rendered":"\n

di Dott. Marco Volpe <\/p>\n\n\n\n

\u201cBuongiorno, vorrei lanciare una linea di abbigliamento e registrare il marchio all\u2019Ufficio Brevetti e Marchi. Tuttavia, dalle ricerche di anteriorit\u00e0, risulta registrato uno molto simile a quello ideato da me per la stessa categoria di prodotti, e non solo. \u00c8 anche vero, per\u00f2, che di questo marchio non ho mai sentito parlare in relazione all\u2019abbigliamento. Cosa mi consiglia di fare?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Presupposto della domanda di registrazione del marchio \u00e8 la \u201cnovit\u00e0\u201d. Questo presupposto pu\u00f2 dirsi realizzato quando, per la medesima categoria di prodotti o servizi, il marchio in questione non \u00e8 gi\u00e0 utilizzato da un\u2019altra impresa. \u00c8 evidente che il presupposto della novit\u00e0 verrebbe meno nel Suo caso, dal momento che un marchio molto simile al Suo risulta essere gi\u00e0 registrato per lo stesso genere di prodotti, cio\u00e8 capi di abbigliamento. Perci\u00f2, \u00e8 altamente probabile che, qualora provi a registrare il marchio cosi com\u2019\u00e8, la Sua domanda venga respinta o contestata.<\/p>\n\n\n\n

E allora cosa fare? Provare a registrare ugualmente il marchio, oppure modificarlo?<\/p>\n\n\n\n

Dei rischi connessi alla prima ipotesi si \u00e8 appena detto: la Sua domanda potrebbe essere respinta o contestata. La possibilit\u00e0 di procedere alla modifica del Suo marchio \u00e8, invece, un\u2019alternativa valida ed efficace. Tuttavia, la modifica del marchio snatura l\u2019idea originaria.<\/p>\n\n\n\n

Come evitare questa soluzione?<\/p>\n\n\n\n

Se Lei, come ha scritto, non ha mai sentito parlare di quel marchio (gi\u00e0 registrato) in relazione alla classe merceologica di riferimento per i \u201ccapi di abbigliamento\u201d (e cio\u00e8 la classe merceologica n. 25, secondo la Classificazione di Nizza), si potrebbe tentare di verificare se quel marchio sia utilizzato o meno, al fine di ottenere, eventualmente, la decadenza.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019articolo 24 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale prevede che \u00aba pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali \u00e8 stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Il legislatore ha perci\u00f2 previsto che \u2013 per conservare l\u2019esclusiva sul marchio \u2013  \u00e8 necessario utilizzarlo in maniera effettiva e continuativa. Lo scopo di tale disposizione \u00e8 quello di evitare (o ridurre) il sovraffollamento del registro marchi a causa di segni non usati nonch\u00e9 evitare distorsioni della concorrenza in presenza di marchi che, in difetto di utilizzo, occupano il registro senza alcuno scopo, se non quello di sottrarsi al mercato.<\/p>\n\n\n\n

Attenzione per\u00f2, il mancato uso procrastinato oltre il termine di cinque anni non determina, automaticamente, la decadenza della registrazione; infatti, sar\u00e0 Lei che, nel contesto di un\u2019azione legale instaurata davanti il Tribunale, dovr\u00e0 chiedere la decadenza del marchio per non uso<\/em>. A tal proposito l\u2019articolo 122 del codice di propriet\u00e0 industriale stabilisce che pu\u00f2 richiedere la decadenza per non uso<\/em> chiunque vi abbia interesse. Non solo tutti gli operatori economici gi\u00e0 presenti nel settore cui si riferisce l\u2019esclusiva, ma anche quelli che sono prossimi a entrarci. Quindi, qualunque imprenditore concorrente, anche soltanto potenziale, che ritenga l\u2019esistenza del marchio d\u2019intralcio alla sua attivit\u00e0, senza peraltro dover necessariamente dimostrare un interesse pi\u00f9 specifico, quale, per esempio, la \u201ccommercializzazione di prodotti specificamente interferenti con la privativa oggetto di attacco<\/em>\u201d (secondo il Tribunale di Torino del 12 dicembre 2008).<\/p>\n\n\n\n

Come provare il non uso?<\/p>\n\n\n\n

La recente riforma della materia ha introdotto un\u2019inversione dell\u2019onere della prova: spetter\u00e0 al titolare dimostrare l\u2019uso effettivo laddove, precedentemente, chi avviava l\u2019azione di decadenza doveva provare (tramite costosi rapporti investigativi e indagini demoscopiche) il mancato uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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