{"id":2899,"date":"2020-08-20T16:14:00","date_gmt":"2020-08-20T14:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2899"},"modified":"2021-01-22T15:57:26","modified_gmt":"2021-01-22T14:57:26","slug":"voglio-separarmi-ma-mio-figlio-ha-18-mesi-da-che-eta-potra-dormire-da-me","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/20\/voglio-separarmi-ma-mio-figlio-ha-18-mesi-da-che-eta-potra-dormire-da-me\/","title":{"rendered":"Voglio separarmi, ma mio figlio ha 18 mesi. Da che et\u00e0 potr\u00e0 dormire da me?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Federica Mendola<\/p>\n\n\n\n

“La relazione \u00e8 finita, ma conviviamo perch\u00e9 nostro figlio \u00e8 ancora troppo piccolo. Quando potr\u00e0 dormire fuori?”. Risponde l’Avvocato del Cuore<\/p>\n\n\n\n

\u201cGentile Avvocato, tra me e la mia compagna Camilla \u00e8 stato un colpo di fulmine e dal nostro amore, 18 mesi fa, \u00e8 nato Luca. Purtroppo, la nostra relazione \u00e8 arrivata al capolinea. Io non voglio che nostro figlio cresca e viva con due genitori che litigano sempre o che, peggio ancora, non si rivolgono nemmeno la parola. In questo momento per\u00f2 io sono costretto a continuare a vivere nella casa familiare perch\u00e9 Camilla continua a dirmi che Luca \u00e8 ancora piccolo e non mi permetter\u00e0 di portarlo a dormire altrove fino a quando non avr\u00e0 almeno 4 anni. Pu\u00f2 farlo davvero? Roberto\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gentile Roberto, oggi non ha nulla da temere. Purtroppo non \u00e8 molto vecchio quell\u2019orientamento giurisprudenziale che fissava al compimento del quarto anno di vita, l\u2019et\u00e0 minima a partire dalla quale il figlio potesse pernottare dal genitore non convivente.<\/p>\n\n\n\n

Per fortuna questa concezione \u00e8 ormai stata superata. Si trattava infatti dell\u2019estremizzazione del principio del maternal preference, totalmente stridente con il dettato normativo, che in nessun modo pone limiti d\u2019et\u00e0 al sano sviluppo della relazione tra genitore e figlio e tantomeno alla praticabilit\u00e0 dei pernottamenti.<\/p>\n\n\n\n

Il cambio di rotta si deve all\u2019intervento della Corte europea dei Diritti dell\u2019Uomo, che ha richiamato le autorit\u00e0 nazionali (e soprattutto le nostre) ad adottare tutte le misure possibili per mantenere legami stabili e continuativi tra il genitore e i figli, ribadendo che \u201cper un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare\u201d (Bondavalli c. Italia del 2015) e che le misure interne che lo impediscono, oltre a configurare la violazione dell\u2019art. 8 della Convenzione europea, \u201ccomportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra il figlio in tenere et\u00e0 e il genitore, pregiudicando il preminente interesse dei minori\u201d (Solarino c. Italia).<\/p>\n\n\n\n

Nel rispetto della giurisprudenza sovranazionale, il Tribunale di Milano, nell\u2019ambito della separazione di una coppia con una bambina di soli due anni (poco pi\u00f9 grande di Luca), ha chiarito: \u201csolo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, \u00e8 una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversit\u00e0 (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori\u201d (Trib. Milano, decreto 14 gennaio 2015).<\/p>\n\n\n\n

Quello che hanno voluto dirci i Giudici meneghini \u00e8 che \u201csi diventa genitori sul campo, facendo i genitori\u201d e non studiando un manuale.<\/p>\n\n\n\n

Sempre in linea, il Tribunale di Roma, con un decreto di marzo 2016, ha riconosciuto il diritto del padre ai pernottamenti con la figlia di soli 16 mesi. \u201cIl padre non collocatario ha diritto di vedere il figlio in tenere et\u00e0 senza alcuna particolare limitazione legata alla circostanza che il bimbo \u00e8 ancora in fasce<\/strong>\u201d. \u00c8 questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ad aprile 2019.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 recentissima, del 28 luglio 2020, una nuova ordinanza della Suprema Corte (la n. 16125 del 2020) che ha confermato il provvedimento della Corte d\u2019Appello di Cagliari, con il quale \u00e8 stato riconosciuto alla figlia di due anni il diritto di pernottare con il suo pap\u00e0, nonostante l\u2019opposizione materna, basata semplicemente sulla \u201ctenera et\u00e0\u201d della bambina e non su uno specifico pregiudizio ai danni del minore.<\/p>\n\n\n\n

Perch\u00e9, nell\u2019ambito dei provvedimenti in materia di figli minori, si possono imporre restrizioni al diritto di
visita dei genitori \u201csolo nell\u2019interesse superiore del minore<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

E l\u2019interesse superiore del minore \u00e8 proprio quello alla presenza comune e costante dei genitori nella propria vita.<\/p>\n\n\n\n

Mettere a letto il figlio, esserci al suo risveglio al mattino, o durante la notte, fare colazione insieme sono rituali fondamentali per lo sviluppo e il rafforzamento della relazione genitoriale e per la crescita del minore. La condivisione di queste abitudini di vita quotidiana rende reale e concreto il rapporto genitore- figlio.<\/p>\n\n\n\n

Dunque, Caro Roberto, quello che Camilla pretenderebbe non ha alcun fondamento, n\u00e9 logico n\u00e9 giuridico. Lei e il Suo bambino avete il diritto di vivere la Vostra relazione padre-figlio senza alcun limite legato alla tenera et\u00e0 di Luca. Si rivolga a un legale per la tutela dei Suoi diritti e, prima ancora, di quelli del bambino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

di Avv. Federica Mendola “La relazione \u00e8 finita, ma conviviamo perch\u00e9 nostro figlio \u00e8 ancora troppo piccolo. Quando potr\u00e0 dormire fuori?”. Risponde l’Avvocato del Cuore \u201cGentile Avvocato, tra me e la mia compagna Camilla \u00e8 stato un colpo di fulmine e dal nostro amore, 18 mesi fa, \u00e8 nato Luca. Purtroppo, la nostra relazione \u00e8 … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[6],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2899"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2899"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2936,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2899\/revisions\/2936"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}