{"id":2909,"date":"2020-08-25T16:34:00","date_gmt":"2020-08-25T14:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2909"},"modified":"2022-08-03T12:53:42","modified_gmt":"2022-08-03T10:53:42","slug":"linsegnante-minaccia-mio-figlio-di-bocciatura-e-lo-umilia-costantemente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/25\/linsegnante-minaccia-mio-figlio-di-bocciatura-e-lo-umilia-costantemente\/","title":{"rendered":"L’ insegnante minaccia mio figlio di bocciatura e lo umilia costantemente"},"content":{"rendered":"\r\n

di Dott.ssa Francesca Albi\u00a0<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

“Ho provato a parlarle ma non \u00e8 servito a nulla. Dal punto di vista legale cosa posso fare?\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\u201cCaro avvocato, ho deciso di scriverle perch\u00e9 dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico l\u2019insegnante di mio figlio (che frequenta il secondo anno di liceo) minaccia di bocciarlo, umiliandolo davanti ai compagni. Sono preoccupata perch\u00e9 ha iniziato a soffrire d\u2019insonnia e lo vedo molto stressato, vuole addirittura cambiare classe per colpa dei comportamenti di questa professoressa. Ho provato a parlarle ma non \u00e8 servito a nulla. Dal punto di vista legale cosa posso fare?\u201d<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

I rapporti all\u2019interno dell\u2019istituto scolastico non sono sempre facili da gestire. Non sono rari i casi di cronaca che coinvolgono professori e alunni costretti a ricorrere alle \u201cvie legali\u201d. Alcuni comportamenti degli insegnanti, infatti, possono integrare fattispecie di reato in danno degli studenti. E viceversa. Lei \u00e8 una mamma e mi chiede fino a che punto possa spingersi un docente nel punire l\u2019alunno, ma anche se possa fare \u201cminacce\u201d in classe.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Per rispondere alla Sua domanda Signora, occorre prendere in considerazione la sentenza della Corte di Cassazione. n. 47543 del 2015, dove \u00e8 affermato che la minaccia verbale utilizzata dal docente per rimproverare l\u2019alunno costituisce reato perch\u00e9 la\u00a0\u201cviolenza psicologica\u201d\u00a0<\/em>potrebbe essere fonte di\u00a0\u201cpericolo per la salute\u201d\u00a0<\/em>dell\u2019alunno medesimo. Il reato che questa condotta integra \u00e8 quello previsto dell\u2019art. 571 del codice penale, rubricato\u00a0\u201cAbuso dei mezzi di correzione o disciplina\u201d.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Nel caso dei docenti, il potere riconosciutogli dall\u2019ordinamento \u00e8 il cosiddetto\u00a0ius corrigendi,\u00a0<\/em>ossia il diritto dell\u2019insegnate di utilizzare mezzi di correzione (leciti, in quanto si pu\u00f2 ipotizzare un abuso solo se ne sia lecito l\u2019uso) e di limitare la libert\u00e0 personale dei minori che gli sono affidati, nell’interesse della loro educazione. In particolare, l\u2019articolo 571 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi coloro che in forza della loro autorit\u00e0 abusano dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti della persona loro sottoposta o a loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l\u2019esercizio di una professione o di un\u2019arte, se dal fatto deriva un pericolo al corpo o alla mente. La norma prosegue prevedendo, al secondo comma, che se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite dagli articoli\u00a0582 e\u00a0583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ne consegue che integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell\u2019insegnante diretto a umiliare, svalutare, denigrare o vessare psicologicamente l\u2019alunno, causandogli un pericolo per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravit\u00e0 del comportamento scorretto del minore. Senza superare i limiti previsti dall\u2019ordinamento. Il bene giuridico tutelato dalla norma \u00e8 l\u2019interesse del soggetto \u201cesposto\u201d al potere disciplinare a non subire le conseguenze di comportamenti nocivi per lo sviluppo armonico della personalit\u00e0.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ebbene, per tornare alla Sua domanda, gentile lettrice, l\u2019insegnante di Suo figlio potrebbe rispondere del reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, ai sensi e agli effetti dell\u2019articolo 571 c.p.. L\u2019ipotesi al comma 1 si configurer\u00e0 se verr\u00e0 accertato – dal Giudice – che vi \u00e8 stato il semplice pericolo di una malattia fisica o psichica che pu\u00f2 essere desunto anche dalla natura dell\u2019abuso, secondo le regole di comune esperienza. Invece, l\u2019ipotesi aggravata si configurer\u00e0 solo se il Giudice accerter\u00e0 che Suo figlio abbia subito un\u2019effettiva lesione psichica o fisica; in questa ipotesi il Giudice disporr\u00e0 una perizia medico-legale, al fine di rilevare l\u2019esistenza di stati d\u2019ansia, depressione, insonnia, disturbi del carattere o del comportamento del minore. Per concludere, dal punto di vista processuale, preciso che il reato \u00e8 procedibile d\u2019ufficio; in altre parole, il Dirigente scolastico ha l\u2019obbligo di denunciare la notizia di reato all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Lei potrebbe quindi informare il Preside della scuola dei comportamenti dell\u2019insegnante: in questo modo egli sarebbe obbligato a denunciare il fatto alle autorit\u00e0 competenti. In alternativa, Signora – rivolgendosi a un avvocato specializzato in materia \u2013 potrebbe essere Lei a sporgere formale denuncia-querela nei confronti della docente. In entrambi i casi, potr\u00e0 costituirsi parte civile (in persona di Suo figlio quale soggetto offeso) nel procedimento penale, chiedendo il risarcimento del danno che, ove riconosciuto nella sentenza di condanna dell\u2019imputato, verr\u00e0 poi liquidato in sede civile.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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