{"id":2912,"date":"2020-08-26T16:39:00","date_gmt":"2020-08-26T14:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2912"},"modified":"2021-01-22T15:54:49","modified_gmt":"2021-01-22T14:54:49","slug":"come-posso-tutelare-le-mie-fotografie-su-internet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/26\/come-posso-tutelare-le-mie-fotografie-su-internet\/","title":{"rendered":"Come posso tutelare le mie fotografie su internet?"},"content":{"rendered":"\n

di Dott. Marco Volpe <\/p>\n\n\n\n

“Per la legge di quale tutela godo per le mie fotografie che circolano su internet o che vengono postate sui social?”<\/p>\n\n\n\n

Buongiorno, per la legge di quale tutela godo per le mie fotografie che circolano su internet o che vengono postate sui social?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quella che stiamo vivendo in questi ultimi anni \u00e8 definita ormai da tutti come una nuova rivoluzione industriale, date le enormi mutazioni introdotte in ogni settore dell\u2019attivit\u00e0 umana. Com\u2019\u00e8 ovvio attendersi, dalla tecnologia non derivano solamente nuove \u201copportunit\u00e0\u201d, ma anche numerose fonti di rischio per la nostra immagine e identit\u00e0 digitale. In una societ\u00e0 come quella attuale, contraddistinta dal continuo trasferimento di immagini in formato digitale, anche la tutela della fotografia impone una reinterpretazione delle norme sul diritto d\u2019autore.<\/p>\n\n\n\n

Per le fotografie,<\/strong> come per tutte le opere dell\u2019ingegno, la Legge n. 633\/1941 riconosce agli autori il diritto sia di vedersi riconosciuta l\u2019opera come propria sia di rivendicarne la paternit\u00e0: sono i cosiddetti \u201cdiritti morali\u201d<\/strong>, rispetto ai quali \u00e8 doverosa una riflessione.<\/p>\n\n\n\n

Innanzitutto, i diritti morali sull\u2019opera sono acquisiti di diritto<\/em> dall\u2019autore, non essendo necessaria alcuna registrazione presso la Siae o altri organismi autorizzati. Pertanto, per non ledere il diritto morale dell\u2019autore sull\u2019opera, \u00e8 necessario che i terzi intenzionati a utilizzare l\u2019opera, ottengano preventivamente l\u2019autorizzazione espressa da parte dell\u2019autore.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, per la legge, la qualit\u00e0 di autore originale di una determinata opera non pu\u00f2 in alcun caso essere persa o rinunciata, a differenza della \u201ctitolarit\u00e0 economica\u201d che pu\u00f2 essere sempre ceduta ai terzi affinch\u00e9 la sfruttino, appunto, economicamente.<\/p>\n\n\n\n

Ancora a tutela del diritto morale, l\u2019utilizzo dell\u2019altrui opera deve avvenire con l\u2019indicazione del creatore originale, della data di produzione e dell\u2019eventuale titolo dell\u2019opera.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, in applicazione della normativa a tutela del diritto morale d\u2019autore, chi intenda utilizzare fotografie altrui deve ottenere l\u2019autorizzazione dell\u2019autore, oltre a doverne fare menzione, indicando, altres\u00ec, data e titolo della fotografia.<\/p>\n\n\n\n

Tali principi sono applicabili anche nel caso di condivisione di fotografie sui social network<\/em> o, in genere, sul web.<\/em> Dunque, la condivisione \u00e8 lecita e non costituisce violazione del diritto d\u2019autore, quando consente ai terzi di risalire all\u2019autore, alla data e all\u2019eventuale titolo o nome della fotografia.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, per quanto concerne l\u2019autorizzazione all\u2019utilizzo del materiale fotografico postato, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12076\/2015, ha sancito che la pubblicazione della fotografia sul profilo dell\u2019autore rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarit\u00e0 dei diritti fotografici legati all\u2019opera pubblicata. Dunque, l\u2019autorizzazione sarebbe gi\u00e0 a priori fornita dall\u2019autore e garantita dalla stessa volont\u00e0 del creatore manifestata all\u2019atto della divulgazione della fotografia sulla piattaforma digitale.<\/p>\n\n\n\n

Pu\u00f2 accadere che la Sua fotografia venga poi sfruttata dai terzi per ottenere ricavi; in tal caso \u00e8 possibile che venga leso anche l\u2019aspetto patrimoniale del diritto d\u2019autore, cio\u00e8 lo sfruttamento economico dell\u2019opera, o della fotografia, come nel Suo caso.<\/p>\n\n\n\n

Premesso che anche i diritti patrimoniali spettano (almeno originariamente) all\u2019autore (il quale gode dell\u2019esclusiva alla distribuzione e alla riproduzione), qualora l\u2019opera venga distribuita e utilizzata da terzi in modo da produrre ricavi, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell\u2019autore e senza avergli corrisposto un equo compenso, si avr\u00e0 certamente la lesione dei diritti patrimoniali dell\u2019autore. Ci\u00f2 vale anche per la fotografia: infatti, all\u2019autore originale dell\u2019opera fotografica o della fotografia spetta sempre un equo compenso, nel caso in cui ne sia ancora titolare e non ne abbia ceduto i diritti ai terzi. <\/p>\n\n\n\n

\u00c8 infine doverosa una distinzione: la legge sul diritto d\u2019autore prevede che in caso di semplice fotografia la tutela ha durata ventennale a partire dalla creazione dell\u2019opera, mentre nel caso di opera fotografica l\u2019autore godr\u00e0 dei pieni diritti morali e patrimoniali sull\u2019opera fino a 70 anni dopo la sua morte.<\/p>\n\n\n\n

Per concludere, la lesione del diritto d\u2019autore, nella duplice veste di lesione morale (si pensi a chi, illegittimamente, si proclami autore della fotografia al Suo posto) e patrimoniale (per esempio, si pensi a chi sfrutta economicamente una delle Sue fotografie, senza averne ottenuto l\u2019autorizzazione) Le consentir\u00e0 di ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali. Oltre a garantirLe un equo compenso per lo sfruttamento economico del Suo \u201cscatto\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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