{"id":2924,"date":"2020-08-30T16:58:00","date_gmt":"2020-08-30T14:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2924"},"modified":"2021-01-22T15:53:24","modified_gmt":"2021-01-22T14:53:24","slug":"caduta-sugli-sci-degli-alunni-quando-e-responsabilita-di-scuola-e-prof","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/30\/caduta-sugli-sci-degli-alunni-quando-e-responsabilita-di-scuola-e-prof\/","title":{"rendered":"Caduta sugli sci degli alunni. Quando \u00e8 responsabilit\u00e0 di scuola e prof?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Andrea Gazzotti<\/p>\n\n\n\n

La responsabilit\u00e0 delle scuole e degli insegnanti per le lesioni \u201cautoprocurate\u201d dagli alunni: il caso particolare della caduta sugli sci<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Diciamo anzitutto che nel caso di danno cagionato dall\u2019alunno a s\u00e9 stesso allorquando sia affidato alle cure di qualcuno che professionalmente esercita un\u2019attivit\u00e0 di insegnamento, la responsabilit\u00e0 di questi ha natura contrattuale.<\/p>\n\n\n\n

Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, l\u2019insegnante assume uno specifico onere di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l\u2019allievo procuri un danno alla propria persona.<\/p>\n\n\n\n

Questo vuol dire che, ai fini del risarcimento dei danni sub\u00ecti, l\u2019allievo deve dimostrare che il fatto (ad esempio una caduta) si \u00e8 verificato nel corso della lezione, mentre, per evitare la responsabilit\u00e0, la scuola dovr\u00e0 invece dimostrare che la circostanza sia stata imprevedibile e incontrollabile.<\/p>\n\n\n\n

Cos\u00ec, la semplice iscrizione e frequentazione di un corso sono gli elementi idonei a dimostrare l\u2019esistenza di quel rapporto contrattuale che determina l\u2019obbligo della scuola di vigilare anche sulla sicurezza e sull\u2019incolumit\u00e0 degli allievi.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, nel caso di attivit\u00e0 che per loro natura abbiano una certa pericolosit\u00e0, come accade ad esempio per la pratica sportiva dello sci, non sempre la responsabilit\u00e0 \u00e8 cos\u00ec automatica.<\/p>\n\n\n\n

Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza dei tribunali ha chiarito che per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, \u00e8 pur sempre possibile che l\u2019allievo cada, per l\u2019intrinseca natura di questo sport.<\/p>\n\n\n\n

E\u2019 un dato di comune esperienza che non \u00e8 possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.<\/p>\n\n\n\n

Sarebbe quindi sbagliato concludere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia sempre responsabile delle lesioni riportate dall\u2019allievo.<\/p>\n\n\n\n

D\u2019 altronde, in presenza di danni conseguenti ad una caduta, sarebbe anche sbagliato escludere sempre la responsabilit\u00e0 della scuola: si pensi al principiante che viene imprudentemente portato a sciare su una pista estremamente difficile dal maestro e poi cada procurandosi delle lesioni.<\/p>\n\n\n\n

Si tratter\u00e0 quindi di stabilire se la scuola e il maestro abbiano adempiuto alle obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell\u2019allievo, tenuto in ogni caso conto delle peculiarit\u00e0 di ogni singola situazione.<\/p>\n\n\n\n

Attenzione quindi alla consapevolezza del rischio: non sempre esiste la responsabilit\u00e0 dell\u2019insegnante, soprattutto nelle attivit\u00e0 sportive che per loro natura sono potenzialmente pericolose.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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