{"id":3427,"date":"2021-07-04T17:45:52","date_gmt":"2021-07-04T15:45:52","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3427"},"modified":"2022-08-02T17:53:05","modified_gmt":"2022-08-02T15:53:05","slug":"insulti-sui-social-network-quando-scatta-la-diffamazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2021\/07\/04\/insulti-sui-social-network-quando-scatta-la-diffamazione\/","title":{"rendered":"Insulti sui social network. Quando scatta la diffamazione?"},"content":{"rendered":"\r\n

di Dott. Alice Meggiorin<\/p>\r\n

In una realt\u00e0 sempre pi\u00f9 digitale, nella quale i social network costituiscono parte integrante della quotidianit\u00e0, non si pu\u00f2 sorvolare sulle conseguenze che i comportamenti assunti su queste piattaforme \u2013 spesso viste dagli utenti come bolle nelle quali isolarsi dalla realt\u00e0 \u2013 riverberano concretamente”.<\/em><\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Il caso pi\u00f9 comune \u00e8 quello della diffamazione. In Italia, questo reato \u00e8 disciplinato all\u2019art. 595 del codice penale e ricorre quando, consapevolmente, si offenda la reputazione altrui, comunicando con pi\u00f9 di due persone. Il reato \u00e8 aggravato se l\u2019offesa viene arrecata tramite la stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0. Infatti, nonostante nel nostro ordinamento viga il principio della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero \u2013 sancito dall\u2019art. 21 della Costituzione \u2013 che rende ciascuno di noi libero di esternare i propri pensieri e opinioni, questa libert\u00e0 non pu\u00f2 essere assoluta, ma incontra dei limiti, quali la reputazione e la dignit\u00e0 personale del soggetto leso.<\/p>\r\n

A oggi, \u00e8 pacifico che il reato di diffamazione possa configurarsi anche quando il contenuto diffamatorio venga propagato attraverso social network, blog o siti internet, nonch\u00e9 qualsiasi altro canale telematico. La scriminante \u00e8 che il post o la storia social contenente le espressioni diffamatorie sia visibile ad almeno due persone, cos\u00ec da integrare i presupposti della norma penale. Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Arrecare un\u2019offesa su una pagina Facebook, anche con profilo privato se si hanno pi\u00f9 di due amici o collegamenti, secondo la giurisprudenza costituisce diffamazione aggravata.<\/p>\r\n

La Corte di Cassazione, infatti, chiamata pi\u00f9 volte a intervenire sul punto, ha costantemente affermato che \u201cl’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, [\u2026] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalit\u00e0 informatica di condivisione e di trasmissione<\/em>\u201d (Cass. del 2017 nn. 50 e 8482, Cass. del 2015 nn. 24431 e 41276). Ne deriva, quindi, che i social non sono da equiparare alla stampa, ma ai mezzi di pubblicit\u00e0 citati dalla norma penale, nei quali rientrano tutti quei sistemi di comunicazione e diffusione \u2013 dal vecchio fax ai pi\u00f9 attuali social media \u2013 che consentono la trasmissione ad un numero elevato di soggetti.<\/p>\r\n

Ci\u00f2 chiarito, \u00e8 indubbio per\u00f2 che queste nuove forme di realizzazione del reato facciano sorgere delle problematiche sino a oggi sconosciute, in particolar modo con riguardo all\u2019individuazione dell\u2019autore del reato. Se da un lato, infatti, non vi \u00e8 alcuna difficolt\u00e0 nell\u2019identificazione della vittima di diffamazione \u2013 in quanto non occorre, come per la diffamazione in generale, che la vittima sia stata individuata mediante nome e cognome, ma \u00e8 sufficiente che questa risulti identificabile tramite altri elementi indiziari \u2013 lo stesso non pu\u00f2 dirsi con riguardo all\u2019individuazione dell\u2019autore del reato. Sinora, infatti, la giurisprudenza prevalente sembra ritenere che l\u2019attribuibilit\u00e0 del fatto al titolare dell\u2019account dal quale il commento diffamatorio \u00e8 stato scritto, non possa costituire l\u2019unica prova, in quanto l\u2019account avrebbe potuto essere utilizzato da soggetti terzi o, addirittura, clonato.<\/p>\r\n

Fino a qualche settimana fa, quindi, a fare la differenza ci pensava il c.d. indirizzo IP (dall\u2019inglese\u00a0Internet Protocol address<\/em>\u00a0\u2013 un codice numerico assegnato in via esclusiva a ciascun dispositivo elettronico, al momento della connessione da una determinata postazione, al fine di identificare il titolare della linea \u2013 che le autorit\u00e0 inquirenti erano necessariamente chiamate a individuare. Si tratta di un elemento finora considerato di primaria rilevanza, poich\u00e9 permette di rintracciare con una certa precisione la linea dalla quale \u00e8 avvenuta la pubblicazione del contenuto diffamatorio, consentendo, altres\u00ec, di verificare la corrispondenza o meno a quella riconducibile al soggetto sospettato. A pi\u00f9 riprese, quindi, la giurisprudenza ha statuito che, senza l’accertamento dell’indirizzo IP di provenienza, al quale poter riferire il messaggio offensivo, non pu\u00f2 scattare la condanna per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., occorrendo invece una puntuale verifica da parte dell’autorit\u00e0 giudiziaria volta a individuare il predetto indirizzo, per ottenere il massimo grado di certezza possibile.<\/p>\r\n

Tuttavia, a ribaltare la situazione \u00e8 intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24212, depositata il 21 giugno 2021. I giudici di legittimit\u00e0, con netta soluzione di continuit\u00e0 rispetto alle precedenti pronunce, hanno, infatti, stabilito che la diffamazione sui social network pu\u00f2 configurarsi anche su base indiziaria, tenuto conto della convergenza, pluralit\u00e0 e precisione di dati quali il movente, l\u2019argomento del forum sul quale avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell\u2019imputato, con l\u2019utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall\u2019indirizzo IP dell\u2019utenza telefonica intestata all\u2019imputato. Inoltre, viene riconosciuta rilevanza anche all\u2019assenza di denuncia di furto di identit\u00e0 da parte dell\u2019intestatario della bacheca sulla quale \u00e8 avvenuta la pubblicazione del post incriminato.<\/p>\r\n

Va riposta, pertanto, la massima attenzione alle affermazioni che si esibiscono online su bacheche, stories, post e quant\u2019altro nei social network. Pur essendo un mondo virtuale, le conseguenze giuridiche delle proprie azioni sono oltremodo reali e concrete, laddove si superi la soglia del reato di diffamazione.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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