{"id":3431,"date":"2021-07-08T17:55:15","date_gmt":"2021-07-08T15:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3431"},"modified":"2022-08-02T18:06:33","modified_gmt":"2022-08-02T16:06:33","slug":"separazione-giudiziale-la-volonta-dei-nostri-figli-avra-un-peso-in-tribunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2021\/07\/08\/separazione-giudiziale-la-volonta-dei-nostri-figli-avra-un-peso-in-tribunale\/","title":{"rendered":"Separazione giudiziale, la volont\u00e0 dei nostri figli avr\u00e0 un peso in tribunale?"},"content":{"rendered":"\r\n

di Dott. Luigia Messere<\/p>\r\n

“<\/span>Nel caso di separazione giudiziale i figli possono essere ascoltati dal giudice in tribunale? <\/span>“.<\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Buonasera Avvocato, io e mio marito ci stiamo separando. Abbiamo due figli, Marina che ha 9 anni e Salvatore che ne ha 13. Nel caso dovessimo procedere con la separazione giudiziale il giudice potr\u00e0 ascoltarli in Tribunale? Quanto conta la loro volont\u00e0?<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Signora, <\/span><\/p>\r\n

la volont\u00e0 del minore \u00e8 considerata molto rilevante in tutti i procedimenti che lo riguardano e, dunque, anche nel caso di separazione dei genitori. In concreto, una volta instaurato il giudizio, il giudice proceder\u00e0, se ne sussistono i requisiti, all\u2019ascolto dei figli. A riguardo, infatti, nel nostro codice civile gli artt. 315 bis, 336 bis e 337octies prevedono il diritto del minore che abbia compiuto dodici anni o di et\u00e0 inferiore, se capace di discernimento, a essere ascoltato dal giudice. Il nostro ordinamento si \u00e8 conformato a quanto gi\u00e0 previsto a livello sovranazionale dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1998, la quale prevede che il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Anche la giurisprudenza \u00e8 univoca nel ritenere che l\u2019ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di et\u00e0 inferiore, purch\u00e9 capace di discernimento, costituisca concretamente il riconoscimento del diritto fondamentale del minore a essere informato e a esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano.<\/span><\/p>\r\n

La\u00a0ratio<\/i>\u00a0sottesa a questo diritto riconosciuto al minore risiede nella considerazione del minore come parte del procedimento, portatore di interessi diversi e spesso antitetici rispetto a quelli del genitore.<\/span><\/p>\r\n

Circa i requisiti per procedere all\u2019ascolto, la legge ritiene indispensabile che il minore sia ritenuto \u201ccapace di discernimento\u201d, ossia abbia raggiunto un\u2019et\u00e0 matura che gli permetta di poter prendere le decisioni per la propria vita autonomamente.<\/span><\/p>\r\n

Nel Suo caso, quindi, sicuramente Salvatore ha il diritto di essere ascoltato. Quanto a Marina, invece, il giudice dovr\u00e0 compiere preliminarmente un\u2019attenta valutazione sulla sua maturit\u00e0 a prescindere dal dato anagrafico. In particolare, il giudice dovr\u00e0 valutare la capacit\u00e0 di Sua figlia di: capire le situazioni e gli eventi; ragionare in modo autonomo; formarsi una propria opinione.<\/span><\/p>\r\n

Il giudice potr\u00e0 non disporre l\u2019ascolto dei minori solo se l\u2019ascolto risulter\u00e0 manifestamente superfluo o in contrasto con l\u2019interesse dei minori oppure se riterr\u00e0 i ragazzi incapaci di discernimento.<\/span><\/p>\r\n

Con una recentissima pronuncia del 2021 la Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che l\u2019ascolto del minore capace debba considerarsi un obbligo al quale il giudice deve procedere anche senza un’istanza di parte, salvo che, come gi\u00e0 detto, motivatamente non lo ritenga superfluo o contrario all’interesse del minore. Il mancato ascolto del minore, dunque, senza che il giudice spieghi espressamente e specificamente la ragione di una tale omissione, costituisce una violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo.<\/span><\/p>\r\n

In ogni caso, per\u00f2, Signora, deve sapere che, a seguito dell\u2019ascolto, il giudice non sar\u00e0 comunque tenuto a recepire nei provvedimenti le dichiarazioni di volont\u00e0 dei Suoi figli e, pertanto, potr\u00e0 anche disattenderle, motivando per\u00f2 la propria decisione con particolare rigore e pertinenza, e dimostrando che la volont\u00e0 dei minori si pone in contrasto al loro reale interesse. In particolare, dovr\u00e0 verificare che i desideri di Salvatore e Marina siano frutto di scelte consapevoli e che non derivino da pressioni esterne.<\/span><\/p>\r\n

In conclusione, considerando che il vero disagio dei figli durante la separazione dei propri genitori si manifesta soprattutto per l\u2019intensit\u00e0 del conflitto, il mio consiglio, prima di tutto e prima che lo faccia il giudice, \u00e8 quello di parlare insieme a Suo marito con i Vostri figli, per coinvolgerli nella situazione familiare e per ascoltare i loro desideri e i loro bisogni, al tempo stesso prestando molta attenzione a non condizionarli. A prescindere da qualsiasi provvedimento che regoli le questioni riguardanti Marina e Salvatore, il compito sicuramente pi\u00f9 difficile \u00e8 il Suo e di Suo marito: al sopra di ogni vostra conflittualit\u00e0 dovrete collaborare per far superare ai Vostri figli il trauma dello scioglimento della famiglia e per garantire loro una crescita serena ed equilibrata.<\/span><\/p>\r\n

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