{"id":3443,"date":"2021-08-16T18:09:26","date_gmt":"2021-08-16T16:09:26","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3443"},"modified":"2022-08-02T18:16:05","modified_gmt":"2022-08-02T16:16:05","slug":"diritto-alloblio-come-tutelare-la-propria-reputazione-sul-web","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2021\/08\/16\/diritto-alloblio-come-tutelare-la-propria-reputazione-sul-web\/","title":{"rendered":"Diritto all\u2019oblio, come tutelare la propria reputazione sul web"},"content":{"rendered":"\r\n

di Dott. Alice Meggiorin<\/p>\r\n

“<\/span>Nel caso i propri dati personali sul web non siano pi\u00f9 necessari rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono stati raccolti, si pu\u00f2 far valere il diritto all’oblio<\/span>“.<\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Avvocato, mi chiamo Francesco, ho 55 anni e faccio il broker finanziario (o meglio, facevo). Purtroppo, dieci anni fa sono stato coinvolto in uno scandalo finanziario che ha interessato l\u2019azienda per la quale lavoravo e, pur non avendo commesso alcun reato ed essendo stato assolto con formula piena, sul web il mio nome viene ancora accostato a quello di ex colleghi risultati colpevoli in sede penale. A oggi sono disoccupato, perch\u00e9 nel mio lavoro la reputazione \u00e8 fondamentale e da una semplice ricerca del mio nominativo sul web emergono ancora decine di vecchie notizie \u2013 peraltro errate \u2013 sul mio conto, che danno un\u2019idea distorta della mia professionalit\u00e0. \u00c8 possibile intervenire in qualche modo per riabilitarmi dal punto di vista lavorativo?<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Caro Signor Francesco, <\/span><\/p>\r\n

comprendo la rabbia e la frustrazione che prova ora e che hanno contraddistinto questi anni di disoccupazione ingiusta. Purtroppo, la diffusione capillare dell\u2019utilizzo di internet e, soprattutto, della stampa online, impone agli utenti la necessit\u00e0 di appellarsi a tutele specifiche, in primis quella di difendere o di riaffermare la propria reputazione sul web.<\/p>\r\n

Nel suo caso, ritengo sia fondamentale far valere il diritto all\u2019oblio. Si tratta di un diritto frutto di elaborazione giurisprudenziale, prima ancora che normativa, oggi regolato dall\u2019art. 17 del GDPR (Regolamento UE n. 679\/2016 sulla protezione dei dati personali), il quale elenca una serie di motivi in presenza dei quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Fra le varie ipotesi, la pi\u00f9 calzante nel suo caso \u00e8 quella secondo la quale l’interessato pu\u00f2 chiedere la cancellazione laddove i dati personali non siano pi\u00f9 necessari rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono stati raccolti o trattati.<\/p>\r\n

\u00c9 facilmente intuibile, infatti, che alla base dei numerosi articoli online usciti sul suo conto vi fosse un interesse di cronaca, che, con ogni buona probabilit\u00e0, a oggi non sussiste pi\u00f9, considerato il lasso di tempo trascorso dagli accadimenti. Questo aspetto \u00e8 determinante per la soddisfazione del diritto all\u2019oblio, in quanto va tenuto in considerazione che il diritto alla protezione dei dati personali non \u00e8 un diritto assoluto, ma che deve essere considerato in relazione alla sua funzione nella societ\u00e0 ed essere, quindi, bilanciato con altri diritti fondamentali, fra i quali proprio il diritto alla libert\u00e0 di informazione. Come ribadito recentemente anche dalla giurisprudenza europea, \u00e8, quindi, fondamentale stabilire quando il trattamento dei dati personali risulti in concreto necessario per esercitare la libert\u00e0 di espressione e informazione nel pubblico interesse.<\/p>\r\n

L\u2019 ultima parola spetta sempre all\u2019interprete, cio\u00e8 all\u2019autorit\u00e0 (giudiziaria o il Garante Privacy) chiamata a decidere se in una determinata vicenda in esame, il soggetto interessato possa pretendere che una notizia che lo riguarda, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilit\u00e0 di nuova divulgazione. Al termine di questo bilanciamento, laddove risulti prevalente il diritto alla tutela dei dati personali (e, quindi, si possa legittimamente far valere il proprio diritto all\u2019oblio) \u00e8 possibile richiedere al gestore del motore di ricerca di effettuare la cd. deindicizzazione.<\/p>\r\n

Gi\u00e0 nel 2014 (con il famoso \u201ccaso Google\u201d), infatti, la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea ha affermato che il gestore di un motore di ricerca su internet \u00e8 responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Cos\u00ec, se a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona l\u2019elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa pu\u00f2 rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questo non dia seguito alla sua domanda, alle autorit\u00e0 competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall\u2019elenco di risultati.<\/p>\r\n

Sui rapporti tra diritto all\u2019oblio e diritto all\u2019informazione \u00e8 intervenuta nel 2019 anche la nostra Corte di Cassazione, secondo la quale, nel contrasto tra questi due opposti diritti, il Giudice deve valutare l\u2019interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagoniste di quelle vicende. Infatti, rievocare questi elementi \u00e8 ritenuto lecito soltanto se in riferimento a personaggi che suscitino nel presente l\u2019interesse della collettivit\u00e0, sia per ragioni di notoriet\u00e0 sia per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignit\u00e0 e nell\u2019onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.<\/p>\r\n

Da un punto di vista operativo, quindi, il primo passo concreto da compiere per chi si trova nella Sua posizione \u00e8 quello di rivolgersi al gestore del motore di ricerca, quale titolare del trattamento, per chiedere formalmente di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per Lei pregiudizievoli. Google, per esempio, mette a disposizione un modulo ad hoc da compilare indicando con precisione i link in questione, ma volendo si pu\u00f2 affidare agevolmente anche a societ\u00e0 terze che si mettono in contatto diretto con i motori di ricerca e offrono una garanzia di risultato.<\/p>\r\n

In caso di mancata risposta o di risposta negativa (qualora i motori di ricerca si rifiutino di rimuovere dalla lista un contenuto, sostenendo che la sua inclusione nell\u2019elenco dei risultati sia strettamente necessaria per tutelare la libert\u00e0 di informazione degli utenti di internet), il successivo rimedio \u00e8 il reclamo al Garante Privacy o, in alternativa, il ricorso dinanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (considerando che laddove si scelga la via del reclamo al Garante, \u00e8 poi possibile impugnare la decisione avanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria). Le strade da poter percorrere per ottenere giustizia sono quindi pi\u00f9 di una, e pertanto, caro Signor Francesco, La invito a non esitare ulteriormente prima di riprendere in mano la Sua vita, iniziando proprio dalla riabilitazione della Sua immagine personale e professionale, facendo valere il proprio diritto all\u2019oblio.<\/p>\r\n

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