{"id":3457,"date":"2021-10-06T18:25:33","date_gmt":"2021-10-06T16:25:33","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3457"},"modified":"2022-08-02T18:29:27","modified_gmt":"2022-08-02T16:29:27","slug":"separazione-foto-dei-minori-sui-social-che-cosa-fare-se-non-ce-laccordo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2021\/10\/06\/separazione-foto-dei-minori-sui-social-che-cosa-fare-se-non-ce-laccordo\/","title":{"rendered":"Separazione, foto dei minori sui social: che cosa fare se non c’\u00e8 l’accordo"},"content":{"rendered":"\r\n

di Avv. Federica Mendola<\/p>\r\n

“<\/span>Per la legge ogni individuo pu\u00f2 disporre della propria immagine. Ma quando si parla dei figli minori, le cose sono pi\u00f9 complicate. Ecco come agire<\/span>“.<\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Avvocato, sono separato da un anno. Mia moglie pubblica quotidianamente, senza il mio consenso, sul proprio profilo Instagram foto e video che ritraggono la nostra bellissima bambina Lucrezia che ha solo 5 anni. Io non voglio assolutamente che il volto di nostra figlia sia alla portata di chiunque. Ho provato a dirglielo ma lei continua a \u201cpostare\u201d questi contenuti. Cosa posso fare? Posso agire legalmente? Alessandro<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Alessandro,\u00a0<\/span><\/p>\r\n

la sua domanda \u00e8 molto interessante considerato che negli ultimi anni i social networks hanno invaso la nostra vita quotidiana e tantissime persone ormai condividono giornalmente contenuti privati, rendendoli visibili a un numero indeterminato di persone.\u00a0

Per la legge ogni individuo pu\u00f2 disporre della propria immagine.\u00a0Dall\u2019insieme delle norme in materia si evince, infatti, che l\u2019immagine di un soggetto pu\u00f2 essere pubblicata soltanto con il consenso di quest’ultimo, a meno che la pubblicazione sia concessa dalla legge. Si tratta di un diritto personalissimo e inalienabile. Attraverso il consenso ci\u00f2 che viene ceduta a terzi \u00e8 la possibilit\u00e0 di utilizzo dell’immagine.\u00a0\u00c8 chiaro che quando si discute delle immagini che ritraggono minori la questione diventa pi\u00f9 complessa e delicata.\u00a0Spesso i genitori, proprio come nel Suo caso, hanno posizioni contrastanti\u00a0circa la pubblicazione delle immagini dei propri figli sui social.\u00a0

Chi dei due ha ragione? Sono le norme a darci la risposta.\u00a0In particolare, tra le pi\u00f9 esplicite, l\u2019articolo 8 del Regolamento 679 \/2016 (entrato in vigore a maggio 2018), che considera l’immagine dei figli un \u201cdato personale\u201d, ai sensi del Codice della Privacy, e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicch\u00e9 nel caso di minori \u2013 di anni 14, secondo il limite previsto dal legislatore italiano – \u00e8 necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore.\u00a0Dunque,\u00a0\u00e8 necessario il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione sui social di foto e video che ritraggono i figli minori.

In linea con la normativa le pronunce dei nostri Giudici.\u00a0 Proprio a fine agosto 2021, infatti, il Tribunale di Trani ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l\u2019ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell\u2019esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini gi\u00e0 pubblicate.

Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l\u2019inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l\u2019opposizione dell\u2019altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l\u2019articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall\u2019Italia nel 1991 e l\u2019art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all\u2019epoca).

Il Tribunale di Modena ha anche evidenziato e precisato che la pubblicazione di foto di minori sui social networks integra un \u201ccomportamento pregiudizievole per essi in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti pi\u00f9 volte in foto on-line\u201d.\u00a0Pertanto, caro Alessandro, convinta anch\u2019io che sia potenzialmente pericoloso pubblicare contenuti social ritraenti i minori, Le consiglio di rivolgersi a un avvocato per far valere le Sue ragioni e tutelare il diritto all\u2019immagine della piccola Lucrezia.<\/span><\/p>\r\n

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