{"id":3461,"date":"2021-10-10T18:30:24","date_gmt":"2021-10-10T16:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3461"},"modified":"2022-08-02T18:35:31","modified_gmt":"2022-08-02T16:35:31","slug":"web-e-social-network-la-tutela-del-diritto-dautore-sui-contenuti-digitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2021\/10\/10\/web-e-social-network-la-tutela-del-diritto-dautore-sui-contenuti-digitali\/","title":{"rendered":"Web e social network, la tutela del diritto d’autore sui contenuti digitali"},"content":{"rendered":"\r\n

di Dott. Alice Meggiorin<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Avvocato, mi chiamo Andrea e sono un creatore di contenuti web, in particolare di fumetti <\/span><\/strong>digitali. Nell\u2019ultimo anno, complice l\u2019incremento dell\u2019utilizzo di internet per via della pandemia, ho <\/span><\/strong>iniziato a condividere molti dei miei lavori sul mio blog e sono molto soddisfatto del successo che <\/span><\/strong>stanno avendo. Tuttavia, molti utenti hanno iniziato a ricondividere le mie creazioni sui social <\/span><\/strong>network, come Facebook o Instagram, omettendo il mio nome e cos\u00ec i miei lavori stanno avendo <\/span><\/strong>una diffusione incontrollata, senza poter essere riconducibili a me. Questi utenti hanno il diritto di <\/span><\/strong>farlo o le loro condotte sono in qualche modo perseguibili? O visto che i miei contenuti sono digitali <\/span><\/strong>e non cartacei non possono essere protetti?<\/span><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gentile Signor Andrea,<\/p>\r\n

come da Lei correttamente riconosciuto, il periodo di lockdown che ha coinvolto il nostro Paese negli ultimi tempi ha comportato un incremento smisurato dell\u2019utilizzo di internet e, in particolare, dei social network. Tuttavia, molto spesso gli utenti utilizzano queste piattaforme di nuova generazione in maniera indiscriminata, senza porsi alcun quesito in merito alla legittimit\u00e0 delle proprie azioni, quasi come se si trovassero all\u2019interno di una bolla, sconnessa dalla realt\u00e0, ove alle proprie condotte, seppur errate o inopportune, non segue alcuna conseguenza.<\/span><\/p>\r\n

Purtroppo, ci\u00f2 \u00e8 frutto del fatto che la tecnologia si sta evolvendo con una velocit\u00e0 tale da permettere una condivisione rapida e incontrollata di contenuti sul web, mettendoli in pochi secondi potenzialmente a disposizione di tutto il mondo. Il diritto, invece, non vanta suo malgrado la stessa rapidit\u00e0 di evoluzione e quindi ci troviamo attualmente in una situazione totalmente sbilanciata, nella quale milioni di utenti hanno a disposizione tecnologie pensate ad hoc per diffondere i contenuti, mentre le norme giuridiche rimangono calibrate su una realt\u00e0 predigitale.<\/span><\/p>\r\n

I singoli social network, pertanto, hanno cercato di intervenire in punto regolamentazione della propriet\u00e0 intellettuale online, ponendo delle linee guide alle quali l\u2019utente deve attenersi e che lo informano in merito ai rischi correlati all\u2019utilizzo improprio di contenuti altrui. Solitamente i termini e le condizioni d\u2019uso di tali piattaforme prevedono che il fornitore del servizio possa rimuovere i materiali che violano il diritto d\u2019autore, ponendo addirittura l\u2019obbligo a suo carico in caso di notifica di una violazione.<\/span><\/p>\r\n

Il comune denominatore di ogni social network, tuttavia, \u00e8 la normativa \u2013 seppur datata e non pienamente calzante con la digitalizzazione in corso \u2013 che regola il settore della propriet\u00e0 intellettuale, cio\u00e8 la legge sul diritto d\u2019autore, n. 633\/1941. Essa stabilisce che l’autore di un\u2019opera ne acquisisce i diritti di tutela con la semplice creazione dell’opera stessa, laddove questa rientri nelle tipologie di opere contemplate. In questo senso, non vi \u00e8 dubbio che i Suoi \u201cfumetti digitali\u201d rientrino nel parterre delle opere tutelate, in quanto sono indubbiamente ascrivibili alle categorie delle \u201carti figurative\u201d (richiamate dall\u2019art. 1 della legge sul diritto d\u2019autore) e dell\u2019\u201carte del disegno\u201d (richiamata all\u2019art. 2 n. 3 della legge sul diritto d\u2019autore). Il requisito essenziale \u00e8 proprio quello del carattere creativo, cio\u00e8 il fatto che l\u2019opera sia sufficientemente nuova e originale e non la semplice riproduzione di qualcosa gi\u00e0 creato da altri o una mera elencazione di dati.<\/span><\/p>\r\n

E non vi \u00e8 alcun dubbio tra gli interpreti che il diritto d\u2019autore si applichi anche sui contenuti digitali diffusi tramite internet e funzioni per questi con i medesimi meccanismi (il fatto, invece, che su internet la copia e la diffusione di opere risulti ben pi\u00f9 facile e che la condivisione sia una delle caratteristiche tipiche di questo nuovo mezzo di comunicazione, \u00e8 purtroppo un\u2019altra faccenda).<\/span><\/p>\r\n

Dall\u2019applicazione analogica di questa normativa \u2013 che richiede l\u2019autorizzazione espressa dell\u2019autore affinch\u00e9 un\u2019opera venga diffusa \u2013 deriva che \u00e8 permesso a chiunque accedere ai contenuti coperti da diritti di propriet\u00e0 intellettuale e condividerli sui social network, ma non \u00e8 consentito riprodurre e diffondere tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti.<\/span><\/p>\r\n

Infatti, qualora si pubblichino materiali protetti senza autorizzazione, creando un collegamento ipertestuale a essi e\/o incorporandoli in una pagina web personale o mettendoli a disposizione dei propri contatti (sui social network, in particolare, le condivisioni possono avvenire in pochi istanti con migliaia di persone), si \u00e8 direttamente responsabili per la pubblicazione ed \u00e8 molto probabile che tale attivit\u00e0 violi il diritto d\u2019autore. Tale violazione comporta, per la parte lesa, la possibilit\u00e0 di rivendicare la paternit\u00e0 dell\u2019opera (\u201cdiritto morale\u201d) e opporsi eventualmente a qualsiasi modificazione della stessa, ma anche il diritto a ottenere gli introiti economici conseguenti allo sfruttamento commerciale dell\u2019opera (\u201cdiritto patrimoniale\u201d).<\/span><\/p>\r\n

La principale via di tutela per il titolare del diritto d\u2019autore su una determinata opera \u00e8 quella giudiziale. L\u2019art. 163 della legge n. 633\/1941, infatti, prevede che \u201cil titolare di un diritto di utilizzazione economica pu\u00f2 chiedere che sia disposta l\u2019inibitoria di qualsiasi attivit\u00e0 (\u2026) che costituisca violazione del diritto stesso\u201d, mediante la pi\u00f9 rapida forma di tutela cautelare.<\/span><\/p>\r\n

In questo modo, il giudice \u00e8 chiamato a inibire il terzo che ricondivide impropriamente il contenuto digitale senza darne atto della paternit\u00e0 dal compiere ulteriori azioni di sfruttamento dell\u2019opera. Inoltre, il comma 2 della medesima norma, stabilisce che, nell\u2019ambito della pronuncia dell\u2019inibitoria, il giudice possa \u201cfissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento\u201d, cos\u00ec da rafforzare la tutela nei confronti del titolare del diritto d\u2019autore.<\/span><\/p>\r\n

Tuttavia, nell\u2019ultimo decennio, si \u00e8 fatta strada una ancor pi\u00f9 rapida forma di tutela, questa volta s\u00ec mirata alla protezione dei contenuti digitali: la segnalazione all\u2019Autorit\u00e0 per le Garanzia nelle Comunicazioni (Agcom). L\u2019interessato che ritenga di essere stato leso nel proprio diritto d\u2019autore deve innanzitutto, mediante la compilazione di un apposito modulo, inoltrare una segnalazione formale all\u2019autorit\u00e0, contenente l\u2019istanza per la rimozione del contenuto digitale abusivo. A essere tutelate dall\u2019Agcom sono le \u201copere digitali\u201d ossia le opere, o parti di esse, come un brano audio, un filmato, una fotografia, un disegno, un\u2019opera letteraria ecc., purch\u00e9 diffusi su internet.<\/span><\/p>\r\n

La procedura ha luogo esclusivamente online e la durata \u00e8 piuttosto breve, da un minimo di 12 giorni lavorativi (in caso di procedimento abbreviato per gravi lesioni) a un massimo di 35 giorni lavorativi. L\u2019Agcom solitamente compie un preventivo vaglio di ammissibilit\u00e0 e ricevibilit\u00e0 dell\u2019istanza e provvede, in un secondo momento, ad avviare l\u2019istruttoria, all\u2019esito della quale in caso di ritenuta mancata lesione l\u2019istanza viene rigettata, mentre in caso di rinvenimento di un illecito, viene inviata una comunicazione al colpevole, nella quale gli viene intimato di cancellare il contenuto. Si tratta di una procedura, quindi, piuttosto rapida e snella che ha come unico \u2013 e comprensibile \u2013 limite il fatto di non poter essere avviata laddove, tra le medesime parti, penda gi\u00e0 una causa giudiziaria.<\/span><\/p>\r\n

Tutto ci\u00f2 premesso, gentile Signor Andrea, credo che le Sue creazioni digitali abbiano tutto il diritto di essere tutelate sulla base della normativa sul diritto d\u2019autore e La invito, pertanto, a servirsi della forma di tutela che ritiene pi\u00f9 adeguata al Suo caso, considerando la peculiarit\u00e0 che la tutela fornita dall\u2019Agcom garantisce a contenuti digitali come i Suoi. In bocca al lupo!<\/span><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

di Dott. Alice Meggiorin Gentile Avvocato, mi chiamo Andrea e sono un creatore di contenuti web, in particolare di fumetti digitali. Nell\u2019ultimo anno, complice l\u2019incremento dell\u2019utilizzo di internet per via della pandemia, ho iniziato a condividere molti dei miei lavori sul mio blog e sono molto soddisfatto del successo che stanno avendo. Tuttavia, molti utenti … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[6],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3461"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3461"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3461\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3464,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3461\/revisions\/3464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}