{"id":3589,"date":"2022-08-04T13:42:26","date_gmt":"2022-08-04T11:42:26","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=3589"},"modified":"2022-08-04T13:48:15","modified_gmt":"2022-08-04T11:48:15","slug":"il-diritto-alla-bigenitorialita-e-un-diritto-del-minore-piu-che-dei-genitori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2022\/08\/04\/il-diritto-alla-bigenitorialita-e-un-diritto-del-minore-piu-che-dei-genitori\/","title":{"rendered":"Il diritto alla bigenitorialit\u00e0 \u00e8 un diritto del minore pi\u00f9 che dei genitori"},"content":{"rendered":"\r\n

di Avv. Flaminia Rinaldi<\/p>\r\n

“<\/span>Non si configura affatto come una legittima pretesa del genitore da rivendicare ed esercitare nell\u2019indifferenza delle diverse esigenze dei figli<\/span>“.<\/span><\/p>\r\n

Il diritto alla bigenitorialit\u00e0 non \u00e8 una pretesa del genitore ma ha come ratio la tutela del minore e la sua serenit\u00e0<\/span><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Il diritto alla bigenitorialit\u00e0, contrariamente a ci\u00f2 che si pu\u00f2 pensare nell\u2019immaginario collettivo, non \u00e8 un diritto dei genitori, ma dei figli.
Con una recentissima pronuncia del 2 agosto 2022, il Tribunale per i minorenni di Taranto ha sospeso gli incontri padre- figlia, archiviando il procedimento instaurato dal genitore, il quale, dopo anni di assenza nella vita della figlia (oggi adolescente), chiedeva insistentemente di frequentarla, nonostante i reiterati rifiuti della ragazza. Prima di giungere alla decisione finale, con una motivazione puntuale e articolata, i Giudici hanno ripercorso le vicissitudini processuali.<\/p>\r\n

Emanuela (nome di fantasia), che sin dalla separazione era stata affidata alla madre, ha sviluppato nel corso degli anni un senso di angoscia e malessere nel rapporto con il padre, scaturito dallo scarso interesse che l\u2019uomo ha mostrato verso di lei sin da quando era piccola. Un rifiuto, quello della ragazza, manifestato sia in sede di ascolto davanti al Giudice, sia in sede di CTU, sia al Servizio di psicologia clinica incaricato di seguire la ragazza, sia al curatore. In altre parole, dunque, numerosissimi sono stati gli interventi posti in essere dal Tribunale, al fine di comprendere, tutelare e salvaguardare i diritti e i desideri di Emanuela.<\/p>\r\n

La lunga e complessa istruttoria ha escluso, peraltro, che la madre avesse in qualsivoglia modo ostacolato la frequentazione padre-figlia.<\/p>\r\n

Per questo, il Collegio, con il provvedimento decisivo, ha stigmatizzato il comportamento del padre per\u00a0\u201cnon essersi preoccupato minimamente\u201d\u00a0<\/em>di restaurare,\u00a0\u201ctramite un diverso e meno conflittuale approccio con la madre\u201d<\/em>\u00a0(alla quale la minore \u00e8 molto legata), una serena relazione anche con la figlia e ha ulteriormente condannato l\u2019atteggiamento del padre, in quanto \u00e8 apparso\u00a0\u201cconcentrato pi\u00f9 alla ripresa della relazione fisica che a quella del rapporto umano e, dunque, a una funzione di sostegno allo sviluppo della figlia\u201d.<\/em><\/p>\r\n

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come la minore non desidera avere alcun tipo di contatto con il padre e che, semmai, ogni volta che esso si realizzava, creava un \u201cturbamento emotivo alla ragazza, pregiudizievole per la sua serena ed equilibrata crescita\u201d.<\/p>\r\n

Testualmente, dunque, i Giudici di Taranto esprimono il seguente principio: \u201cil diritto alla bigenitorialit\u00e0<\/strong>\u00a0(quello del figlio di vivere la propria vita insieme ad entrambi i genitori e non quello del singolo genitore separato di imporre la propria presenza al figlio<\/u>) ha quale ratio la tutela del minore, garantendo la serenit\u00e0 nella crescita, e dunque\u00a0non si configura affatto come una legittima pretesa del genitore, al pari di un diritto di natura patrimoniale, da rivendicare ed esercitare nell\u2019indifferenza delle diverse esigenze dei figli e porsi come causa di ulteriore grave turbamento\u201d.<\/strong>\u00a0L\u2019unico intervento possibile, conclude il Collegio, \u00e8 una conciliazione tra i genitori nell\u2019interesse della minore, per quanto si tratti, in ogni caso, di un intervento incoercibile. Perfettamente in linea con il Tribunale per i minorenni di Taranto, \u00e8 l\u2019orientamento ormai consolidata della Giurisprudenza di legittimit\u00e0. Basti pensare alla pi\u00f9 recente pronuncia in materia (Cass<\/strong>.\u00a0Ord. 06\/07\/2022 n. 21425<\/strong>), nella quale si \u00e8 affermato che il\u00a0\u201cdiritto alla bigenitorialit\u00e0 \u00e8, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori\u201d\u00a0<\/strong>e che\u00a0\u201cil diritto del singolo genitore<\/strong>\u00a0a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest\u2019ultimo, e\u00a0assume carattere<\/strong>\u00a0recessivo\u00a0<\/strong>se ci\u00f2 non sia garantito nella fattispecie concreta\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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