di Dott. Marco Volpe
“La legge sul diritto d’autore mi offre tutela? E in cosa consiste? È vero che è necessario iscriversi alla SIAE?”
“Caro Avvocato, tempo fa mi è venuta in mente un’idea – una volta elaborata mi ha addirittura fatto esclamare: “Eureka!” – che ritengo originale e suscettibile di diverse applicazioni pratiche, ma non so come proteggerla. La legge sul diritto d’autore mi offre tutela? E in cosa consiste? È vero che è necessario iscriversi alla SIAE? Come posso evitare che altri sfruttino la mia idea senza il mio consenso?”
L’idea è senza dubbio quanto di più personale possediamo; il bene immateriale per antonomasia, la più limpida manifestazione della creatività e dell’unicità di ciascun essere umano. Questo non è tuttavia sufficiente ad attivare la tutela offerta dalla legge sul diritto d’autore, per la considerazione, giuridicamente ovvia, secondo la quale oggetto di tutela non è mai l’idea in sé, bensì la sua concretizzazione in un’opera, indipendentemente dalla forma di espressione adoperata e dal tipo di supporto sul quale viene “impressa”. È necessario, cioè, che da ideatori si passi a essere autori, appunto.
Quindi, che sia uno scritto cartaceo o su supporto digitale, o una tela, un disegno, un nastro, una ripresa video, è essenziale che l’idea non resti tale. Premesso questo, l’attivazione della tutela offerta dal diritto d’autore non necessita di altro che della realizzazione dell’opera: l’opera è tutelata per il solo fatto di essere stata creata, indipendentemente dall’iscrizione del suo autore alla SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori. È la creazione dell’opera a costituire, infatti, «il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore», secondo l’articolo 6 della legge sul diritto d’autore. È da sottolineare, piuttosto, che la SIAE mette a disposizione degli autori, iscritti e non, il servizio di deposito delle opere inedite. Tale deposito, che ha validità quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo di tempo, non è connesso ad alcuna tutela dell’opera da parte dell’ente; il quale, peraltro, non assume alcuna responsabilità contro eventuali plagi o illecite utilizzazioni. L’affidamento dell’opera al pubblico registro delle opere inedite tenuto da SIAE costituisce, più semplicemente, la prova documentale di esistenza dell’opera, ovviamente a far data dal deposito. La prova, spesso l’unica, dell’effettiva estrinsecazione dell’idea.
Invece, con l’iscrizione alla SIAE, o con il conferimento a essa di mandato, l’autore affida la tutela economica delle sue opere (o della sua opera) alla Società, la quale poi provvede a “restituire” all’autore i proventi derivatigli dall’uso dell’opera o, nel caso del mandato, ad assicurargli un giusto compenso. La SIAE, cioè, svolge attività di intermediazione, dispiegata, a seguito della riforma del 2017, non più in regime di monopolio, bensì in concorrenza con “gli altri organismi di gestione collettiva nel settore della proprietà intellettuale”. È perciò possibile rivolgersi anche ad altre strutture autorizzate. Tuttavia, la SIAE gode ancora del vantaggio di possedere un’indiscussa leadership nel campo della proprietà intellettuale, maturata in oltre un secolo di esperienza (e di monopolio).
Quanto al contenuto della tutela offerta dalla legge sul diritto d’autore, tradizionalmente – già Seneca avvertiva la necessità di tale distinzione – dalla creazione dell’opera derivano due categorie di diritti, cioè i diritti morali e quelli patrimoniali.
Ovviamente, i diritti patrimoniali (che si estinguono in 70 anni dalla morte dell’autore) sono quelli che consentono all’autore o ai suoi eredi di ricavare profitto dall’utilizzazione economica dell’opera. Con questi ci si riferisce, per esempio, alla riproduzione in più esemplari dell’opera, alla sua distribuzione, alla rappresentazione in pubblico (si pensi a un’opera teatrale), al noleggio, alla trascrizione dell’opera orale. Si tratta di diritti disponibili, che, cioè, possono essere ceduti a terzi (il classico esempio è costituito dal contratto di edizione tra autore ed editore). Nella prassi, si sono affermate le CCPL (Creative Commons Public Licenses), ovvero licenze che riservano solo alcuni diritti, consentendo al titolare di indicare chiaramente ai licenziatari di quali facoltà rispetto all’opera essi godano.
Contrariamente ai diritti patrimoniali, i diritti morali, oltre che imprescrittibili, sono anche inalienabili, almeno nel nostro ordinamento. Nei paesi anglosassoni, invece, anche i diritti morali possono essere oggetto di negoziazione e cessione. Al contrario, per l’ordinamento italiano, nessuno può spogliarsi della facoltà di pubblicare l’opera per la prima volta, o di rivendicarne la paternità, o di rivelarsi quale autore dell’opera fino a quel momento rimasta anonima.
Contro il plagio o le illecite utilizzazioni della sua opera, l’autore può chiedere all’autorità giudiziaria che venga vietato il proseguimento della violazione. È l’istituto della cosiddetta inibitoria, mediante il quale il giudice può altresì indicare una somma che sarà dovuta dal trasgressore all’autore per ogni violazione successiva. Ovviamente, è ammesso anche il risarcimento del danno fino a quel momento patito.
In chiusura, una precisazione merita la Sua attenzione: mentre la legge sul diritto d’autore disciplina la proprietà intellettuale su quelle che vengono definite “opere dell’ingegno” (letterarie, scientifiche, musicali, coreografiche, pittoriche, ecc.), le opere suscettibili di applicazione industriale soggiacciono alla disciplina dettata dal codice della proprietà industriale. È quindi bene sapere di che tipo di applicazione è suscettibile la Sua opera. Se industriale, infatti, sarebbe opportunamente tutelata dall’istituto del brevetto industriale.
*Studio Legale Bernardini de Pace