di Avv. Federica Mendola
“Buongiorno Avvocato, con la sentenza di separazione, il tribunale ha assegnato a me, in qualità di genitore collocatario in via prevalente dei nostri figli minori, la casa coniugale di proprietà di mio marito. Ora quali tasse e imposte dovrò pagare per l’immobile?”
Gentile Signora, il Suo dubbio è più che lecito considerato che, salvo rare eccezioni, i giudici, nell’assegnare la casa, non chiariscono quali spese competono all’assegnatario e quali invece al proprietario. Cerchiamo di far chiarezza insieme.
L’assegnazione della casa coniugale fa sorgere a favore del beneficiario il diritto di godimento dell’immobile.
La prima imposta che viene chiamata in causa è quindi l’IMU, ossia l’imposta municipale che deve essere pagata dai possessori di immobili.
Il decreto legge n. 16 del 2012, sulle semplificazioni in materia tributaria, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
La “assegnazione” della casa coniugale attribuisce quindi all’immobile la qualificazione di “abitazione principale”.
Poiché però, dal 2014, l’IMU non è più dovuta sull’abitazione principale, l’assegnatario della casa familiare nulla dovrà pagare a questo titolo. Salvo che l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso.
Sul punto, è intervenuto anche di recente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare di marzo 2020, con la quale ha ribadito: “continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata, già assimilata all’abitazione principale”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 11416 del 2019), l’esenzione dal pagamento dell’IMU vale anche in caso di assegnazione dell’immobile familiare al convivente non coniugato, collocatario dei figli minori della coppia.
Con la stessa circolare, il MEF ha anche chiarito che, per il 2020, la Tasi (cioè l’imposta sui servizi indivisibili) non è dovuta come voce separata, ma è stata accorpata all’IMU. Quindi Lei non dovrà pagarla.
Discorso diverso invece vale per la TARI, ossia per il tributo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo è pacificamente dovuto dall’utilizzatore dell’immobile e, quindi, dal beneficiario dell’assegnazione della casa familiare. Al pari di qualunque inquilino o comodatario di un immobile.
Per lo stesso principio di godimento e utilizzo dell’immobile, il titolare dell’assegnazione deve sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Restano di competenza esclusiva del proprietario dell’immobile, invece, tutte le imposte e le spese legate al titolo di proprietà, come le spese condominiali straordinarie.
Ricapitolando, gentile Signora, Lei, in qualità di genitore assegnatario della casa coniugale, sarà tenuta al pagamento delle sole imposte legate al godimento e all’utilizzo dell’immobile, quali la TARI nonché delle utenze, delle spese di piccola e ordinaria manutenzione e del condominio ordinario.