di Avv. Francesca Albi
“Semplice o solenne, risarcimento dei danni o restituzione dei doni di nozze… tutto quello che c’è da sapere sulle promesse di matrimonio (infrante)“.
Caro Avvocato, vorrei sposarmi con la mia attuale fidanzata. Devo fare la promessa di matrimonio, ma esattamente in cosa consiste? Per di più mi chiedevo: se dopo la promessa dovessi ripensarci? Giuridicamente cosa potrebbe accadere?
Gentile Signore,
quando si parla di promessa di matrimonio c’è sempre una grande confusione.
Storicamente la promessa di matrimonio coincideva con il momento nel quale l’innamorato chiedeva la mano della sua amata al padre di lei, ufficializzando la volontà di volerla al suo fianco per tutta la vita.
Oggi, la promessa di matrimonio è un vero e proprio istituto giuridico sancito dal nostro ordinamento ed è il momento nel quale, per la prima volta, i futuri sposi concretizzano ed esteriorizzano la volontà di sposarsi. Giustamente Lei mi chiede cosa succederebbe nel caso decidesse di rompere la promessa fatta.
Prima di rispondere alla Sua domanda, è necessario distinguere due tipi di promessa: semplice e solenne.
La promessa di matrimonio semplice, disciplinata dall’art. 80 del Codice civile, è il cosiddetto “fidanzamento ufficiale”, si tratta di un impegno sociale caratterizzato da un dovere morale di unirsi in matrimonio. Al contrario, la promessa di matrimonio solenne, disciplinata dall’art. 81 c.c., può essere fatta per atto pubblico o scrittura privata oppure può risultare delle pubblicazioni alle quali sono obbligati i nubendi prima di contrarre matrimonio.
È bene chiarire che nessuna delle due tipologie di promessa costituisce un vincolo giuridico, anche se la rottura comporta delle conseguenze. Nella promessa di matrimonio semplice, la parte che subisce il rifiuto può chiedere la restituzione dei doni occasionati dalle nozze, come per esempio l’anello di fidanzamento, presentando richiesta entro un anno dal giorno della rottura della promessa.
Invece, in caso di rottura della promessa di matrimonio solenne, il promesso sposo che decide di annullare la celebrazione senza una giusta causa, sarà tenuto a risarcire il danno causato all’altra parte per tutte le spese eseguite e gli impegni contrattuali assunti in vista del matrimonio medesimo (per esempio spese per l’abito da sposa, ristrutturazione della futura casa coniugale etc.). Anche in questo caso, la richiesta deve essere fatta entro un anno dalla rottura della promessa, a pena di decadenza.
È bene precisare che la rottura della promessa di matrimonio non costituisce un illecito extracontrattuale, quindi non è regolata dall’art. 2043 c.c., ma la richiesta di risarcimento dei danni è una particolare forma di riparazione stabilita dalla legge per le spese sostenute dalla parte che ha subito il rifiuto ingiustificato. Pertanto, non è previsto alcun risarcimento dei danni non patrimoniali (danni morali) a causa della mancata celebrazione delle nozze.
Concludendo, la rottura della promessa in forma semplice comporta la restituzione dei doni fatti tra i fidanzati, in vista del matrimonio. Invece, il rifiuto ingiustificato di eseguire la promessa di matrimonio solenne determinerà l’onere di rimborsare all’altra parte l’importo delle spese affrontate in relazione al matrimonio e delle obbligazioni assunte.
Date le circostanze, caro Signore, Le consiglio vivamente di affrontare con consapevolezza questo grande passo, avendo a mente le conseguenze giuridiche della rottura della promessa.