Conto corrente e investimenti comuni: quali diritti in caso di separazione?

di Avv. Andrea Gazzotti

“Mio marito ed io stiamo iniziando una separazione e lui, a mia insaputa, ha prelevato i soldi dal conto corrente cointestato e ha disinvestito i risparmi trasferendoli su un suo conto personale. Cosa posso fare?”

Quando il conflitto tra i coniugi esplode, il conto corrente e gli investimenti cointestati diventano inevitabilmente uno dei principali terreni di scontro.

E’ infatti molto frequente che i coniugi, anche in separazione dei beni decidano di far confluire tutto o parte dei rispettivi redditi su un conto corrente cointestato da utilizzare per la gestione quotidiana delle spese della famiglia.

Spesso i coniugi decidono anche di effettuare investimenti in regime di cointestazione.

Per esempio, le somme ricevute in eredità, il TFR, i premi ottenuti dal datore di lavoro per il raggiungimento di obiettivi lavorativi, i proventi di cessioni immobiliari, i frutti degli stessi investimenti personali o i relativi capitali, ecc…

Del resto la vita coniugale è fatta di condivisioni che vanno ben oltre il conto corrente e quindi non si presta particolare attenzione alla provenienza del danaro.

E ciò indipendentemente dal fatto che i coniugi siano in regime di separazione o di comunione dei beni o che, magari, uno solo dei due lavori.

Ma di chi sono le somme, una volta che sono state versate sul conto corrente cointestato ? E di chi sono gli investimenti effettuati in analoga forma ?

Diciamo subito che se il conto corrente è pacificamente alimentato in modo esclusivo da uno dei coniugi o se, altrettanto pacificamente, uno dei coniugi vi ha versato somme importanti per introiti straordinari, tali importi spettano esclusivamente a chi ha provveduto al versamento, salve le spese già affrontate per la famiglia.

La moglie o il marito che “prosciuga” il conto corrente cointestato, prelevando somme che pacificamente non ha versato, sarà pertanto tenuto/a a restituirle.

Il coniuge, dunque, avrà diritto di avviare una causa nei confronti del marito/moglie per ottenere la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente.

Ciò in quanto il nostro ordinamento ammette che la presunzione di comproprietà possa essere superata se il denaro proviene da uno dei coniugi, in tutto o in parte.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la cointestazione di un conto corrente, poiché attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto o degli investimenti, fa presumere l’appartenenza a ciascuno del 50% delle somme depositate.

Tale presunzione può però essere superata dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa rispetto a quella risultante dalla cointestazione stessa.

Per far ciò, il coniuge in questione, dovrà tuttavia avviare una nuova causa rispetto a quella della separazione, perché la natura di tale conflitto non rientra nella competenza del giudice della famiglia.

Il Giudice della separazione, infatti, non può occuparsi nel medesimo giudizio delle questioni relative all’accertamento dell’effettiva titolarità del conto corrente e/o degli investimenti cointestati, sia pur sorte nell’ambito della crisi coniugale.

Attenzione dunque a conservare la documentazione che possa dimostrare la provenienza del danaro, se non si vuol rischiare di perdere i propri risparmi.

* Studio Legale Bernardini de Pace