di Avv. Flaminia Rinaldi
“Caro Avvocato, io e mio marito abbiamo un bambino di 6 anni. Mio padre é morto un mese fa e, nel testamento, ha lasciato una villa e alcuni soldi a mio figlio. Io e mio marito ci chiedevamo se un minore possa accettare l’eredità, o comunque rinunciarvi. Non siamo sicuri che le volontà di mio padre portino un vantaggio per mio figlio. Cosa posso fare?”
Cari genitori,
Vostro figlio, anche se ancora minorenne, può senz’altro ereditare dal nonno. Da solo, però, non può procedere all’accettazione dell’eredità (né alla rinuncia) e neppure Voi genitori, senza l’indispensabile intervento del Giudice Tutelare, potete farlo per lui.
A differenza delle persone maggiorenni, infatti, che possono decidere di accettare l’eredità anche “puramente e semplicemente” e per fatti concludenti, l’unica forma di accettazione prevista per i minori è quella “con beneficio di inventario”.
Questa formalità è obbligatoria perché consente di tutelare al massimo il minorenne, il quale, non avendo ancora raggiunto la maggiore età, non è considerato in grado di assumere decisioni così importanti e neppure di ponderare e valutare attentamente la consistenza del patrimonio “attivo” e “passivo” (ovvero i debiti) lasciati dal de cuius. Coloro che accettano l’eredità senza beneficio di inventario, infatti, subentrano nell’ereditá accettando sia i crediti sia, soprattutto, i debiti del defunto, rispondendone (quando i beni ereditati non sono sufficienti) persino con il loro personalissimo patrimonio presente e futuro.
Con l’accettazione con “beneficio di inventario”, invece, il patrimonio del minore chiamato all’eredità resta del tutto separato da quello della persona venuta a mancare.
In questo modo l’erede minorenne risponderà degli eventuali debiti accumulati dal defunto solo con il valore dell’attivo ereditato senza rischiare di dover provvedere con i propri beni.
Guardando al lato burocratico della questione, affinché il bambino possa ereditare, è necessario che i genitori, in qualità di rappresentanti legali del figlio ed esercenti la responsabilità genitoriale su di lui, depositino in Tribunale (davanti al Giudice tutelare) un ricorso per l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità in nome e per conto del figlio. A questa istanza dovranno essere allegati diversi documenti, tra i quali il documento di identità del minore e un certificato che attesti lo stato di famiglia; il certificato di morte del defunto e una copia conforme dell’eventuale testamento.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal Giudice Tutelare i genitori dovranno presentarsi davanti all’ufficio successioni competente (quello ove si è aperta la successione, che è il luogo dell’ultima residenza del defunto, e che quindi può non coincidere con quello di residenza o domicilio del minore), oppure davanti a un notaio per la stesura del relativo atto pubblico “di accettazione”.
Se invece i debiti dell’eredità già superano i crediti, i genitori posso richiedere, sempre al Giudice Tutelare, l’autorizzazione a rinunciare all’eredità per conto del figlio: dovranno tuttavia spiegare e documentare al Giudice le ragioni per le quali l’accettazione arrecherebbe un danno anziché un vantaggio al figlio. La decisione finale spetta comunque al Giudice.
Un’ ultima nota fondamentale: affinché l’accettazione dell’eredita’ con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri, e’ necessario che questa sia preceduta, o seguita, entro un determinato tempo, dall’inventario dei beni caduti in successione. In poche parole é necessario procedere con l’elenzazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e mantenerlo separato da quello dell’erede.
Dunque, cari genitori, qualunque sia la strada che deciderete di intraprendere per il Vostro bambino, la legge è dalla Vostra parte, perché pone sempre al centro di ogni ragionamento l’interesse e la tutela del soggetto debole.