di Dott. Marco Volpe
“Per la legge di quale tutela godo per le mie fotografie che circolano su internet o che vengono postate sui social?”
Buongiorno, per la legge di quale tutela godo per le mie fotografie che circolano su internet o che vengono postate sui social?
Quella che stiamo vivendo in questi ultimi anni è definita ormai da tutti come una nuova rivoluzione industriale, date le enormi mutazioni introdotte in ogni settore dell’attività umana. Com’è ovvio attendersi, dalla tecnologia non derivano solamente nuove “opportunità”, ma anche numerose fonti di rischio per la nostra immagine e identità digitale. In una società come quella attuale, contraddistinta dal continuo trasferimento di immagini in formato digitale, anche la tutela della fotografia impone una reinterpretazione delle norme sul diritto d’autore.
Per le fotografie, come per tutte le opere dell’ingegno, la Legge n. 633/1941 riconosce agli autori il diritto sia di vedersi riconosciuta l’opera come propria sia di rivendicarne la paternità: sono i cosiddetti “diritti morali”, rispetto ai quali è doverosa una riflessione.
Innanzitutto, i diritti morali sull’opera sono acquisiti di diritto dall’autore, non essendo necessaria alcuna registrazione presso la Siae o altri organismi autorizzati. Pertanto, per non ledere il diritto morale dell’autore sull’opera, è necessario che i terzi intenzionati a utilizzare l’opera, ottengano preventivamente l’autorizzazione espressa da parte dell’autore.
Inoltre, per la legge, la qualità di autore originale di una determinata opera non può in alcun caso essere persa o rinunciata, a differenza della “titolarità economica” che può essere sempre ceduta ai terzi affinché la sfruttino, appunto, economicamente.
Ancora a tutela del diritto morale, l’utilizzo dell’altrui opera deve avvenire con l’indicazione del creatore originale, della data di produzione e dell’eventuale titolo dell’opera.
Quindi, in applicazione della normativa a tutela del diritto morale d’autore, chi intenda utilizzare fotografie altrui deve ottenere l’autorizzazione dell’autore, oltre a doverne fare menzione, indicando, altresì, data e titolo della fotografia.
Tali principi sono applicabili anche nel caso di condivisione di fotografie sui social network o, in genere, sul web. Dunque, la condivisione è lecita e non costituisce violazione del diritto d’autore, quando consente ai terzi di risalire all’autore, alla data e all’eventuale titolo o nome della fotografia.
Tuttavia, per quanto concerne l’autorizzazione all’utilizzo del materiale fotografico postato, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12076/2015, ha sancito che la pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata. Dunque, l’autorizzazione sarebbe già a priori fornita dall’autore e garantita dalla stessa volontà del creatore manifestata all’atto della divulgazione della fotografia sulla piattaforma digitale.
Può accadere che la Sua fotografia venga poi sfruttata dai terzi per ottenere ricavi; in tal caso è possibile che venga leso anche l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore, cioè lo sfruttamento economico dell’opera, o della fotografia, come nel Suo caso.
Premesso che anche i diritti patrimoniali spettano (almeno originariamente) all’autore (il quale gode dell’esclusiva alla distribuzione e alla riproduzione), qualora l’opera venga distribuita e utilizzata da terzi in modo da produrre ricavi, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’autore e senza avergli corrisposto un equo compenso, si avrà certamente la lesione dei diritti patrimoniali dell’autore. Ciò vale anche per la fotografia: infatti, all’autore originale dell’opera fotografica o della fotografia spetta sempre un equo compenso, nel caso in cui ne sia ancora titolare e non ne abbia ceduto i diritti ai terzi.
È infine doverosa una distinzione: la legge sul diritto d’autore prevede che in caso di semplice fotografia la tutela ha durata ventennale a partire dalla creazione dell’opera, mentre nel caso di opera fotografica l’autore godrà dei pieni diritti morali e patrimoniali sull’opera fino a 70 anni dopo la sua morte.
Per concludere, la lesione del diritto d’autore, nella duplice veste di lesione morale (si pensi a chi, illegittimamente, si proclami autore della fotografia al Suo posto) e patrimoniale (per esempio, si pensi a chi sfrutta economicamente una delle Sue fotografie, senza averne ottenuto l’autorizzazione) Le consentirà di ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali. Oltre a garantirLe un equo compenso per lo sfruttamento economico del Suo “scatto”.