di Avv. Andrea Gazzotti
La responsabilità delle scuole e degli insegnanti per le lesioni “autoprocurate” dagli alunni: il caso particolare della caduta sugli sci.
Diciamo anzitutto che nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso allorquando sia affidato alle cure di qualcuno che professionalmente esercita un’attività di insegnamento, la responsabilità di questi ha natura contrattuale.
Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, l’insegnante assume uno specifico onere di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo procuri un danno alla propria persona.
Questo vuol dire che, ai fini del risarcimento dei danni subìti, l’allievo deve dimostrare che il fatto (ad esempio una caduta) si è verificato nel corso della lezione, mentre, per evitare la responsabilità, la scuola dovrà invece dimostrare che la circostanza sia stata imprevedibile e incontrollabile.
Così, la semplice iscrizione e frequentazione di un corso sono gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza di quel rapporto contrattuale che determina l’obbligo della scuola di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità degli allievi.
Tuttavia, nel caso di attività che per loro natura abbiano una certa pericolosità, come accade ad esempio per la pratica sportiva dello sci, non sempre la responsabilità è così automatica.
Infatti, negli ultimi anni, la giurisprudenza dei tribunali ha chiarito che per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura di questo sport.
E’ un dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Sarebbe quindi sbagliato concludere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia sempre responsabile delle lesioni riportate dall’allievo.
D’ altronde, in presenza di danni conseguenti ad una caduta, sarebbe anche sbagliato escludere sempre la responsabilità della scuola: si pensi al principiante che viene imprudentemente portato a sciare su una pista estremamente difficile dal maestro e poi cada procurandosi delle lesioni.
Si tratterà quindi di stabilire se la scuola e il maestro abbiano adempiuto alle obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto in ogni caso conto delle peculiarità di ogni singola situazione.
Attenzione quindi alla consapevolezza del rischio: non sempre esiste la responsabilità dell’insegnante, soprattutto nelle attività sportive che per loro natura sono potenzialmente pericolose.