di Dott.ssa Maria Grazia Persico
“Buongiorno Avvocato, sono sposato da quasi tre anni con un uomo che la scorsa settimana ha manifestato la volontà di porre fine alla nostra unione civile. Mi ha dato due settimane per liberare casa perché dice che, essendo di sua proprietà, io non ho diritto a restarci anche solo un giorno in più. Sono molto provato e, oltretutto, ho appreso che intrattiene già una nuova relazione con un altro uomo più giovane di me. Mi sento completamente a terra e negli ultimi giorni sono finito in ospedale due volte per ipertensione. Cosa posso fare?”
Come sanno ormai in molti, l’11 maggio 2016, il Parlamento italiano ha approvato la tanto discussa Legge n. 76/2016, la c.d. Legge Cirinnà, per regolamentare le unioni fra le persone dello stesso sesso. È indubbio che questa Legge, che ha voluto equiparare le unioni civili al matrimonio, sia stata per il nostro Paese una riforma, non solo legislativa, ma anche e, soprattutto, sociale e culturale. Non sono però mancate alcune differenziazioni. Una di queste riguarda proprio “l’obbligo di fedeltà”.
Se per i coniugi è, infatti, previsto all’art 143 c.c. l’obbligo reciproco di fedeltà, lo stesso non è, invece, richiamato dal testo della Legge Cirinnà per le unioni civili, che prevede solo l’obbligo di assistenza morale e materiale. Molti gli interrogativi e le polemiche che si sono generate di fronte a questa esplicita omissione e, quindi, all’impossibilità di addebitare lo scioglimento dell’unione a uno dei due partner, quando la causa è proprio il tradimento.
A mio avviso, chi considera la mancanza esplicita dell’obbligo di fedeltà come conseguenza dell’instabilità delle relazioni omosessuali, si distacca completamente dal dettato costituzionale, oltre che dall’interpretazione della Corte di Strasburgo che, nel 2010, con la decisione “Schalk e Kopf contro Austria” ha riconosciuto la parità di trattamento sia per le famiglie eterosessuali sia per quelle omosessuali e ha esteso la nozione di “vita familiare” anche al ménage della coppia omosessuale.
E, se da un lato, la mancanza del vincolo di fedeltà potrebbe essere interpretato dai giudici come elemento che mette distanza tra le unioni civili e il matrimonio in modo da impedire ulteriori passi verso l’uguaglianza, dall’altro lato, siamo sicuri che si tratti di una discriminazione?
O, forse, il Legislatore, nel 2016, ha preso atto dell’impostazione anacronistica del diritto di famiglia sul punto, svelando le debolezze di una regolamentazione matrimoniale arcaica? Non è forse più giusto che sia la coppia, e non la legge, a definire le regole della propria relazione, a stabilire quali siano i pilastri sui quali costruire il proprio amore? Se si guardasse, invece, l’assenza di questa precisazione come una conquista a favore della consapevolezza genuina e autentica del rispetto della persona con la quale si condivide gran parte della propria vita? In questo modo, sempre a parere di chi scrive, si sceglierebbe liberamente di essere fedeli e non lo si farebbe perché obbligati da una previsione normativa.
In ogni caso, anche se questa violazione non consente di ottenere lo scioglimento dell’unione con addebito, consente al partner tradito di agire per ottenere il risarcimento economico per il danno subito.
Ma è importante sottolineare che il diritto al risarcimento sorge solo qualora il danno subito – e provato in giudizio – superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è stato attuato il tradimento o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nella vita dell’altro, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale.
Quindi, caro Signore, gli ultimi episodi che Le sono accaduti, non Le impediscono di adire il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno alla salute. Per quanto riguarda, invece, l’assegnazione della casa familiare, nello scioglimento dell’unione non è un diritto proprio dei partners. Se non vi è un accordo, è molto difficile che venga concessa l’assegnazione della casa familiare al partner non proprietario.
Qualora, però, quest’ultimo non dovesse avere i mezzi sufficienti per trovare una nuova abitazione, avrà la possibilità di ottenere un mantenimento mensile che sarà quantificato anche sulla base di questa circostanza. In questo modo, sarà attribuito un valore economico al mancato godimento della ex casa familiare.