di Avv. Valentina Eramo
Attenzione specifica deve essere riservata al tema delle garanzie del giusto processo nell’ambito dei procedimenti di famiglia. Tutti i provvedimenti interinali resi dal giudice della famiglia (quelli del Presidente nell’interesse dei coniugi e della prole, quelli intermedi del giudice istruttore nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio nonché riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, quelli del giudice minorile riguardanti la limitazione e/o decadenza della/dalla responsabilità genitoriale) sono, ovviamente, provvedimenti “sommari”; purtuttavia essi sono destinati a incidere, in modo significativo e, alle volte, irreversibile, sui diritti soggettivi delle parti del processo.
Il processo che si occupa della disgregazione familiare può durare anche anni (così, spesso, i procedimenti pendenti davanti al Tribunale per i minorenni). Proprio la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’assetto dato dal giudice ordinario o minorile alla famiglia in crisi e, segnatamente, alla vita del minore – sia pure in via provvisoria con una decisione modificabile da quella definitiva – è idoneo a creare situazioni fonte di potenziale pregiudizio per le relazioni interpersonali (coniugali e parentali), cronicizzando dinamiche disfunzionali al benessere dei componenti della famiglia medesima.
Poiché nessuno potrà mai rimuovere o emendare, ex post, il pregiudizio arrecato alle relazioni familiari compromesse dai provvedimenti interinali (che, seppur “sommari”, possono essere viziati da errori di fatto e diritto), è indispensabile estendere alle procedure familiari una tutela veloce o col reclamo alla Corte d’Appello, ai sensi e agli effetti dell’articolo 708 c.p.c., comma 4°, o col gravame al Collegio, ex articolo 669 terdecies c.p.c.. Più esplicitamente: il reclamo al giudice dell’appello, che si pronuncia in camera di consiglio, è estensibile analogicamente al divorzio, ma, allo stato, non anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; deve essere garantita alle parti del processo la possibilità di reclamare le ordinanze interinali del giudice istruttore, nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio.
L’alternativa è questa: o ammettere il reclamo ex articolo 708 c.p.c., 4° comma, o ammettere l’impugnativa davanti al tribunale in composizione collegiale (ovviamente il giudice che ha emesso il provvedimento gravato non può far parte del collegio, giusta quanto previsto dall’articolo 669 terdecies c.p.c.). 2 Concludendo: non sono più accettabili letture interpretative delle norme giuridiche riguardanti i procedimenti familiari contrarie al principio del giusto processo, circostanza che si verifica oggi con la discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio al cospetto di quelli nati da genitori coniugati; i primi soggiacciono a un procedimento meno garantista di quello previsto per i secondi; anche i provvedimenti interinali “sommari”, sebbene non funzionali a incidere sui diritti soggettivi con quella definitività che è propria della materia familiare (leggi: in modo significativamente stabilizzato nel tempo), possono compromettere, pregiudicandoli, alle volte irreversibilmente, i rapporti familiari.
Riepilogando, queste – de iure condendo – le lacune da colmare: non è previsto nei procedimenti di famiglia relativi ai figli nati fuori dal matrimonio il reclamo alla Corte d’Appello; non è previsto nei procedimenti di famiglia il gravame contro i provvedimenti intermedi del giudice istruttore (modificabili esclusivamente dal giudice dal quale sono stati pronunciati); non è prevista una norma ad hoc che condanni alle spese la parte e, se del caso, l’avvocato allorquando abbiano impugnato i provvedimenti provvisori con spirito dilatorio, abusando del processo (per prassi il giudice istruttore stabilisce l’entità della condanna alle spese solo nel provvedimento finale e definitivo, mentre non la stabilisce, di volta in volta, in occasione di ogni sub procedimento di revisione infondatamente e pretestuosamente radicato).