di Avv. Andrea Gazzotti
Gentile Avvocato, mi sto separando consensualmente e vorrei trasferire un immobile a mia moglie: è possibile farlo attraverso gli accordi di separazione?
E’ anzitutto da precisare, in linea generale, che gli accordi di separazione sono quelle intese che i coniugi raggiungono, nel momento in cui si dividono, nell’ambito di una separazione consensuale.
Analogamente, anche in sede divorziale, le parti possono trovare intese sia di carattere patrimoniale, sia personale.
Non possono realizzarsi, invece, nella separazione o nel divorzio giudiziale, che avviene quando manca un accordo nella coppia sulle condizioni per regolamentare i loro rapporti “post – coniugali”.
In questi casi sarà necessario rivolgersi al giudice affinché provveda in un procedimento di tipo contenzioso, in cui marito e moglie avanzeranno richieste diverse e contrapposte.
Nei giudizi contenziosi, tuttavia, non potrà il giudice decidere in ordine a trasferimenti immobiliari.
Nella separazione consensuale, l’accordo raggiunto assume una completa forma giuridica quando viene verificato e validato dal giudice nel decreto di omologazione della separazione.
Analogamente nel divorzio consensuale, le cui condizioni però sono contenute in una vera e propria sentenza.
Le parti, così, raggiungono prima l’accordo tra loro e poi lo sottopongono al tribunale per un controllo successivo, necessario a verificare che non siano stati violati diritti indisponibili o doveri inderogabili di uno dei due coniugi verso l’altro o verso i figli.
Sia gli accordi di separazione che quelli divorzili possono avere, come accennato, un contenuto di tipo patrimoniale, che concerne le situazioni relative ai beni mobili o immobili da dividere tra gli ex coniugi a seguito della separazione raggiunta.
Nella pratica, spesso, si ricorre così agli accordi di separazione e di divorzio per decidere e realizzare trasferimenti immobiliari.
In questi casi, si pone in essere un vero e proprio negozio giuridico obbligatorio, che impone il trasferimento della proprietà dei beni individuati nell’accordo e con le modalità in esso stabilite.
Importante sottolineare che per perfezionarsi, tutti gli accordi che prevedono questi trasferimenti immobiliari, dovranno essere oggetto di un atto successivo da stipulare avanti un notaio, per essere necessariamente trascritti nei registri immobiliari.
Gli accordi consensuali di separazione e divorzio che prevedono questi trasferimenti, infatti, hanno la stessa validità di un contratto preliminare di cessione e, nell’ipotesi in cui uno dei coniugi non voglia poi procedere al perfezionamento avanti il notaio, sarà sempre possibile ottenere il trasferimento con un apposito giudizio contenzioso.
La sentenza così ottenuta, sostituirà la mancata sottoscrizione del rogito notarile.
Al momento, tuttavia, vi sono alcuni orientamenti che ritengono addirittura già perfezionato il trasferimento con la conclusione dell’iter consensuale (ovvero l’omologa del tribunale per le separazioni consensuali e la sentenza per i divorzi congiunti).
I trasferimenti immobiliari così realizzati sono in ogni caso esenti da tasse e imposte di bollo, di registro e ipocatastale: così dispone la legge dettata in materia di divorzio, ma l’orientamento ormai unanime della giurisprudenza ritiene la previsione applicabile anche alla fase di separazione tra coniugi.
Trasferire consensualmente i beni immobili quando la famiglia si disgrega, ha il pregio di limitare i costi e di evitare ulteriori conflitti: aspetti positivi in un momento difficile dell’esistenza.