di Avv. Violante Di Falco
“Rispettivamente abbiamo due figlie maggiorenni da precedenti situazioni“.
Caro Avvocato, io e la mia compagna siamo unite civilmente da qualche anno e, rispettivamente, abbiamo due figlie da precedenti situazioni, oramai maggiorenni. Ci chiedevamo cosa dovesse accadere se una delle due morisse. O meglio, come verrebbe divisa l’eredità? E il Trattamento di fine rapporto di lavoro verrebbe riconosciuto alla mia compagna?
Gentilissima Signora,
Voglio subito rassicurarLa: la legge n. 76 del 20 maggio 2016, nota come legge Cirinnà, per la prima volta, ha equiparato giuridicamente l’unione civile al matrimonio per molti dei diritti e doveri in essa previsti, richiamando, appunto, numerosissime norme del codice civile applicabili, in passato, al solo matrimonio. Tra le principali novità, infatti, è stata introdotta la possibilità di applicare ai partner delle unioni civili la disciplina delle successioni ereditarie, considerando questo nuovo istituto speculare al matrimonio. Questa scelta è avvenuta in ragione del fatto che l’unione civile dà vita ad una vera e propria famiglia. Diversamente, il partecipe di una convivenza di fatto non acquisisce, se non marginalmente, alcun diritto ereditario, salvo che non vi siano delle disposizioni testamentarie istituite in suo favore. Dunque, nelle unioni civili, nell’ipotesi nella quale dovesse morire uno dei due partner, l’altro è considerato un legittimario a tutti gli effetti, divenendo il principale “attore” della successione legittima.
Pertanto, nella successione legittima (disposta dalla legge in assenza di testamento), al partner si estende senza alcun limite la disciplina prevista dall’art. 565 del codice civile. Quindi, non è più necessario per una coppia omosessuale, unita civilmente, procedere al testamento per tutelare i propri diritti, poiché questo avviene automaticamente. Infatti, il componente dell’unione civile acquisisce il diritto a conseguire una quota dell’eredità e ad abitare vita natural durante nella casa già adibita a residenza dei componenti dell’unione civile. Qualora, invece, il partner deceduto abbia fatto testamento “la quota di riserva” (denominata anche legittima) prevista dal nostro ordinamento andrà allo stesso modo al partner unito civilmente. Peraltro, il partner dell’unione civile, acquisendo lo status di successore necessario, vanta anche il diritto di contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire una quota del patrimonio del defunto risultante dalla somma di quello lasciato al momento della morte o di quello che il defunto abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.
Dunque, da quanto scrive, Lei e la Sua compagna potreste già decidere di donare alcuni Vostri beni in favore delle Vostre figlie. Attenzione, però, agli altri eredi che, ove vi fossero, al momento della morte e, dunque, all’apertura della successione potrebbero ritenere lesa la loro quota di legittima e avviare un’azione di riduzione per ottenere quanto legittimamente gli spetta.
Per quanto riguarda, infine, la materia del diritto del lavoro, anche in questo caso, il partner dell’unione civile è equiparato al coniuge e pertanto, in caso di morte, avrà diritto al trattamento di fine rapporto dell’altro. A tal proposito, Le preciso che al partner dell’unione civile si estendono tutti i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge. Ad esempio, il riconoscimento di permessi in caso di assistenza per disabilità accertata dell’altro, oppure il riconoscimento di permessi in caso di lutto o di eventi particolari. O ancora, la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per assistere il partner colpito da patologie gravi.