di Avv. Francesca Albi
“Con la mia compagna da qualche mese la convivenza è diventata insopportabile. Ma non ci è chiaro quale sia l’iter per lo scioglimento“.
Gentile Avvocato, da qualche anno sono unita civilmente con la mia compagna, ho sempre pensato che dopo tutti questi anni, durante i quali abbiamo aspettato che ci fosse una legge che ci permettesse di sposarci, saremmo state insieme per sempre. Però da qualche mese la convivenza è diventata insopportabile, per questo comincia ad insinuarsi in me il pensiero che forse dovrei chiedere lo scioglimento dell’unione civile. Ma non mi è chiaro quale sia l’iter da seguire.
La legge 76/2016 più nota come “legge Cirinnà” ha ampiamente riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
L’unione civile è per definizione una formazione sociale che unisce una coppia cosiddetta same sex mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile e alla presenza di due testimoni. Come il matrimonio, dunque, anche l’unione civile si costituisce mediante una celebrazione formale, ed è equiparata in tutto e per tutto al matrimonio, tranne per il dovere di fedeltà, non previsto per le coppie dello stesso sesso.
Come accade per il matrimonio, lo scioglimento dell’unione restituisce alle parti lo stato di libere, consentendo loro di contrarre nuovo matrimonio o nuova unione civile e vi è, ovviamente, l’estinzione dei reciproci diritti e doveri nascenti dalla costituzione del vincolo (coabitazione, assistenza morale e materiale etc.).
Detto ciò, per rispondere alla Sua domanda, gentile Signora, tra matrimonio e unione civile c’è una differenza abissale per quanto riguarda lo scioglimento: per le unioni non è previsto il procedimento di separazione personale che è stato sostituito da un iter solo amministrativo, esso prevede la semplice manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; ottenuto l’appuntamento in Comune, le parti possono comparire congiuntamente o disgiuntamente per rilasciare la dichiarazione di volontà di scioglimento, che verrà poi regolarmente annotata sul certificato. Diversamente, può comparire una sola parte (quando gli unionisti sono in disaccordo riguardo allo scioglimento) che però dovrà produrre una raccomandata con ricevuta di ritorno, precedentemente inviata all’altra parte, contenente la manifestazione della volontà di scioglimento dell’unione. Dopodiché dovranno trascorrere almeno 3 mesi per poter adire il Tribunale per chiedere l’effettivo scioglimento dell’unione, ossia, il divorzio.
A questo punto si aprono due strade: si potrà optare per una soluzione condivisa, tramite un accordo sottoscritto dalle parti, oppure, se gli unionisti non riuscissero a raggiungere un accordo, sarà necessario ricorrere allo scioglimento giudiziale, con ricorso da depositare in Tribunale; in tal caso sarà il Giudice a decidere le condizioni dello scioglimento.
Resta fermo che la scelta su quale strada intraprendere per addivenire allo scioglimento dell’unione civile comporta necessariamente la valutazione delle conseguenze alle quali lo scioglimento può portare. Pertanto, cara Signora, Le consiglio di affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia che di certo sarà in grado di fornirle assistenza e consulenza con tatto, professionalità e competenza.