I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di secondo grado e ritenuto che la frequentazione di siti di incontri online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute, in una chiave erotico-relazionale, devono essere considerate quale manifesta violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143.,Per leggere tutto l’articolo clicca qui