Da qualche tempo, le commissioni tributarie Italiane stanno consolidando una giurisprudenza, in linea peraltro con il pensiero della Corte Comunitaria, secondo la quale i proventi da prostituzione sono fiscalmente imponibili. Il problema da ultimo è emerso quando è stata sottoposta ad accertamento una signora che conduceva un alto tenore di vita ed era diventata titolare di un significativo patrimonio, senza avere mai dichiarato una qualsiasi capacità reddituale. La Signora si difendeva riconoscendosi sì prostituta abituale, ma sostenendo che i soldi da lei incassati, ogni volta e nel tempo, dovevano intendersi come una sorta di risarcimento del danno, richiesto al cliente e da lui versato, per il pregiudizio alla dignità che deriva dal vendere il proprio corpo. Con straordinaria faccia tosta, dunque, concludeva che, non essendo le somme risarcitorie – per legge – soggette a tassazione, l’Agenzia dell’Entrate non poteva pretendere nulla. I Giudici tributari le hanno risposto, con un logico, lineare e solido ragionamento giuridico: a) il compenso del cliente, è un prezzo richiesto in forza di un preciso accordo. Cioè la prostituta si obbliga a fare qualcosa (o più cose …) in cambio di un importo che non è dunque un regalo, ma il preciso oggetto di una pattuizione. Tanto che il Cliente non ha, subito dopo o nel tempo, e una volta avvenuta la prestazione, il diritto di chiederne la restituzione, come potrebbe essere in caso di donazione. b) La Corte di Cassazione ha in passato stabilito che “la prestazione impagata di meretricio” configura l’ipotesi di stupro a carico del cliente insolvente. Di conseguenza, se il cliente paga, c’è consenso tra lui e la prostituta – sul prezzo e sull’attività svolta – e dunque c’è un rapporto contrattuale e non risarcitorio. Secondo il nostro Codice, si configura un rapporto contrattuale quando si contratta fino all’accordo il costo della prestazione; quando ci sono la causa e l’oggetto della prestazione stessa (nella fattispecie, intuibili se non evidenti) e c’è una forma, non necessariamente scritta, bastando, in questi casi, la libera volontà espressa oralmente, anche sinteticamente. L’offesa al buon costume e l’illiceità del contratto vengono superati dalla volontà consenziente delle due parti in questione. c) Chi esercita professionalmente e abitualmente la prostituzione, produce dunque redditi da lavoro autonomo: prevale il lavoro personale della prestatrice d’opera; non c’è vincolo di subordinazione a chi le richiede il servizio; il compenso è liberamente pattuito; la prostituta si assume gli oneri e il rischio connessi all’attività che svolge. Per tutti in Italia l’attività economica personale produttiva di reddito, è soggetta a tassazione. Tale è l’attività di una prostituta, e perciò è giusto che, finalmente, anche queste signore così impegnate paghino le tasse. Sembra che in Italia siano almeno 70.000; che le sexi transazioni producano circa 90 milioni di euro al mese (ma quanto copulano gli italiani?) e che tra questi dati manchino tutti i contratti occasionali (cioè delle non professioniste abituali), i dati dei prostituti uomini, trans ed escort. Vogliamo aggiungere anche quelli relativi alle cosiddette “ragazze immagine”, che non si fatica a immaginare dove possano arrivare? A questo punto, quasi raddoppia l’ipotesi di incasso per il nostro Fisco che, con oltre due miliardi di euro l’anno in più, potrebbe offrire note interessanti al bilancio dello Stato. Ecco che l’Agenzia delle Entrate (mai definizione è stata così puntuale) potrebbe cominciare a pretendere che si indaghi su tutte le persone prive di reddito ma proprietarie di immobili non ereditati, gioielli e barche. Quantomeno, da un’altra prospettiva, emergerebbe che non sempre le prostitute sono sfruttate, visto che proprio dallo sfruttamento degli uomini, e delle loro ingovernabili debolezze, molte donne acquisirebbero la dignità di contribuenti. Così riscattando la loro posizione sociale, sia che lavorino per la strada, sia che frequentino case e camere importanti. Per tutti, una lussuriosa e lussuosa quadratura del cerchio. Sempre che le signore non vengano obbligate a esibire il repertorio completo e aggiornato della Clientela ….