Spesso, quando si sente parlare di “separazione di fatto” si pensa alla separazione delle coppie di fatto (ossia di conviventi). In realtà, a separarsi di fatto sono sempre coppie sposate: marito e moglie si lasciano e iniziano due vite separate, senza però chiedere l’intervento del giudice. Chi sceglie di separarsi solo così, solitamente, lo fa perché ritiene che non ci sia alcun rapporto giuridico da regolare (per esempio, nel caso di due coniugi che lavorano e che non hanno figli) oppure perché ha già trovato un accordo col partner (magari con una scrittura privata) e non crede necessario rivolgersi al Tribunale. In realtà, è importantissimo che la decisione di separarsi venga “ufficializzata” ricorrendo davanti all’autorità giudiziaria, perché la separazione “di fatto”, dal punto di vista giuridico, è una “non separazione”. Infatti, i coniugi – anche se, per esempio, ormai non vivono più sotto lo stesso tetto da molti anni- hanno ancora tutti i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio; quindi, in astratto, uno dei due potrebbe citare l’altro in giudizio per la loro violazione. Inoltre, separarsi solo di fatto non permette di far maturare i termini previsti dalla legge per chiedere il divorzio e, poi, per risposarsi: questo perché è solo dalla prima udienza – fissata a seguito del deposito del ricorso per separazione – che iniziano a decorrere i 3 anni necessari per poter presentare la domanda di divorzio. Mai sottovalutare, quindi, l’importanza della separazione certificata dal Tribunale: lasciare il coniuge non è uno scherzo.