La prima causa di separazione è il matrimonio

La prima causa di separazione è il matrimonio” Il nostro codice civile prevede la separazione personale dei coniugi come rimedio all’infelicità coniugale. All’impossibilità, cioè, di proseguire con armonia e condivisione progettuale la vita in comune. Dunque, la separazione non è più considerata una sanzione, punitiva della colpa, come era una volta. Tutt’al più la separazione giudiziale si può concludere con una dichiarazione di “addebito della responsabilità” a quel coniuge che l’istruttoria processuale abbia dimostrato essere stato la causa determinante della frattura coniugale. O a tutti e due. Se vi è addebito, il responsabile non ha diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge e viene escluso dal suo asse ereditario. E’ chiaro, dunque, che la parte economicamente più forte non ha alcuna preoccupazione sull’esito della sentenza, persino se macroscopicamente colpevole. Il più debole dei due, invece, teme la vicenda giudiziaria, dalla quale può aspettarsi solo un assegno di mantenimento e il godimento della casa coniugale se ci sono figli ivi collocati. L’assegno, però, proporzionato allo stile di vita coniugale, non è mai una certezza, né nell’esistenza né nell’ammontare. Se, infatti, la parte cosiddetta debole ha tuttavia un proprio personale patrimonio (tale da consentirle un apprezzabile tenore di vita) non è detto che le sia riconosciuto alcun assegno. Così come l’assegno è pure a rischio se dall’esame comparato dei rispettivi comportamenti coniugali emerge il disinteresse o l’assenza di solidarietà del “coniuge debole” rispetto all’altro. I motivi di addebito non sono, infatti, solo i tradimenti e le ingiurie ma anche le omissioni, la disattenzione, le provocazioni. Specie se coinvolgono l’ambiente lavorativo dell’altro. E non si limitano al territorio strettamente coniugale. In qualsiasi caso, colpe o non colpe, i giudici della separazione non entreranno mai in altri argomenti patrimoniali, societari, successori. Se non altro, ma non solo, perché il diritto a quote ereditarie nasce esclusivamente al momento della morte di chi crea le cosiddette aspettative ereditarie. Gli accordi di separazione consensuale, invece, permettono di spaziare in tutti gli ambiti di interessi veri e propri che hanno unito o disunito i coniugi. Con l’unica inevitabile esclusione di qualsiasi patto successorio esplicitamente vietato dal nostro codice civile. Ancora un’osservazione: per tutto il tempo della separazione (almeno 3 anni) e fino al divorzio il vincolo coniugale permane. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, non hanno quindi l’obbligo di convivere nella stessa casa coniugale e il dovere di reciproca fedeltà è affievolito sino a scomparire. Solo il divorzio reciderà il vincolo coniugale a tempo debito e con vicende giudiziarie o consensuali simili a quelle della separazione. E’ bene sottolineare che né il divorzio né la separazione “si danno” o “si concedono”: l’una e l’altro sono diritti personali che sorgono al momento del matrimonio e si esplicano quando viene meno il singolo consenso. In conclusione, davvero non si riesce a capire, a parte la risonanza sociale, quale siano i motivi di tanto morboso interesse mediatico intorno a una non più di tanto inaspettata separazione di cui si parla in questi giorni. Ma di cosa e perché stiamo parlando? Per quanto si indaghi l’unica certezza è che il dolore e lo sconcerto, se ci sono, appartengono al segreto della coniugalità di cui a nessuno sarà mai dato di sapere. ,Annamaria Bernardini de Pace